Agenzia di viaggi: legittimo l’uso di una vettura di proprietà per il trasporto di persone

Tale attività è strumentale e complementare all’esercizio dell’impresa turistica, configurandosi come uso proprio del veicolo e non come servizio di noleggio con conducente

Agenzia di viaggi: legittimo l’uso di una vettura di proprietà per il trasporto di persone

Il trasporto di persone effettuato da un’agenzia di viaggi con autovettura di proprietà, nell’ambito di un’escursione turistica inclusa in un pacchetto ‘all inclusive’, costituisce attività strumentale e complementare all’esercizio dell’impresa turistica, configurandosi come uso proprio del veicolo e non come servizio di noleggio con conducente. E tale attività, rientrando tra i servizi turistici legittimamente erogabili dalle agenzie di viaggio, non richiede specifiche autorizzazioni né è soggetta alla disciplina sanzionatoria prevista per l’esercizio abusivo del servizio di noleggio con conducente Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 27218 del 21 ottobre 2024 della Cassazione), i quali hanno dato torto ad un Comune toscano, annullando in via definitiva i verbali della locale Polizia Municipale con cui era stato contestato ad un ‘tour operator’ di avere adibito a noleggio con conducente un veicolo proprio non destinato a tale uso, svolgendo, quindi, tale attività ma senza il relativo certificato di abilitazione professionale. Per i giudici, difatti, l’utilizzo della propria autovettura da parte dell’agenzia di viaggi deve essere qualificato come un uso proprio, in quanto strumentale all’esercizio della specifica attività di impresa, e quindi va esclusa l’applicazione della disciplina prevista, ‘Codice della strada’ alla mano, per il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone. Dal quadro normativo è possibile, osservano i giudici, trarre una interpretazione estensiva dell’attività oggetto dell’impresa di un’agenzia di viaggi: più in particolare, il noleggio di autovettura, allorché si accompagna esclusivamente all’attività escursionistica, rientra nell’attività delle agenzie di viaggi e turismo. Ancora, tra le attività consentite alle agenzie di viaggi rientra anche l’organizzazione di escursioni private o collettive, con o senza accompagnamento, sicché rispetto ad essa va valutato il requisito relativo alla connessione dell’esigenza che si intende soddisfare tramite l’uso di un veicolo. Inoltre, in tema di estensione dell’attività dell’agenzia di viaggio, il trasporto dei turisti integra strumento e complemento delle finalità di queste imprese, e la legislazione regionale ha disposto che l’attività in questione comprende anche l’organizzazione di viaggi, concetto dal quale difficilmente può escludersi l’utilizzo di veicoli di trasporto collettivo. Può, quindi, dirsi sussistente, secondo i giudici, il requisito della strumentalità, che ha proprio lo scopo di agevolare quegli imprenditori o le collettività di persone che, al fine di svolgere un’attività principale diversa da quella che concerne il trasporto di persone su strada, hanno anche tale necessità. E per lo svolgimento di tale attività strumentale le agenzie di viaggio ben possono anche utilizzare mezzi di trasporto propri, quindi non necessariamente a noleggio. In questa ottica, difatti, non vi è alcun obbligo imposto alle agenzie di rivolgersi a terzi per lo svolgimento del servizio di trasporto, chiaramente strumentale alia possibilità di svolgimento della propria attività, e dovendosi osservare che, laddove viene previsto che le agenzie di viaggio possono procedere al noleggio di autovetture, non si intende affatto creare un obbligo a carico delle agenzie, quanto, in via meramente esplicativa, sancire il contrario, ossia che le dette agenzie, per specifici aspetti della propria attività, sono legittimate a servirsi di terzi. Acclarato che tra le attività proprie delle agenzie di viaggio è compreso il noleggio delle autovetture, quale servizio strumentale per l’esecuzione di un servizio turistico che prevede un’escursione privata, con o senza accompagnamento, per la visita delle città e dei dintorni, erroneamente si è qualificato come uso di terzi e non come uso proprio il servizio di trasporto dei turisti, incluso in un pacchetto ‘all inclusive’ ed effettuato durante un’escursione con un’autovettura di proprietà della stessa agenzia di viaggi. Tale condotta non poteva essere sanzionata dalla Polizia Municipale del Comune , sanciscono i giudici, poiché non costituiva una violazione di quanto previsto dal ‘Codice della strada’ in materia di servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, non trattandosi di un esercizio abusivo dell’attività di noleggio con conducente in assenza del relativo certificato di abilitazione professionale, bensì della prestazione di un servizio turistico, quale il trasporto di persone, collaterale e strumentale all’escursione organizzata dalla stessa agenzia di viaggi. Tirando le somme, l’utilizzo della propria autovettura da parte dell’agenzia di viaggi deve essere qualificato come un uso proprio, in quanto strumentale all’esercizio della specifica attività di impresa.

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