Agevolazioni fiscali per enti del terzo settore: equiparazione contratti di compravendita e riserva di proprietà

L'Agenzia delle Entrate ha spiegato, con Risp. 18 giugno 2024 n. 135, che il contratto di compravendita e quello di compravendita con riserva di proprietà sono considerati uguali ai fini fiscali. Ciò significa che l'agevolazione per gli ETS prevista dall'art. 82 del decreto legislativo 117/2017 può essere applicata anche al secondo tipo di contratto

Agevolazioni fiscali per enti del terzo settore: equiparazione contratti di compravendita e riserva di proprietà

Nella compravendita con riserva di proprietà, il compratore diventa proprietario del bene solo al completo pagamento dell'ultima rata, anche se assume i rischi già dalla consegna. In pratica, il trasferimento effettivo della proprietà avviene al momento del totale pagamento da parte dell'acquirente, rimanendo il bene formalmente di proprietà del venditore fino a quel momento. Questo aspetto è importante sia dal punto di vista legale che fiscale.

In particolare, le vendite con riserva di proprietà non sono considerate soggette a condizioni sospensive dal punto di vista fiscale. Ciò significa che, per motivi fiscali, questi tipi di contratti sono trattati allo stesso modo di quelli che trasferiscono effettivamente la proprietà, come indicato da una circolare dell'Agenzia delle Entrate del 2014. Quindi, l'agevolazione fiscale prevista dall'art. 82 comma 4 può essere applicata anche in caso di contratto con riserva di proprietà come quello descritto.

L'obiettivo di questa normativa è favorire gli enti del Terzo settore, consentendo loro di trasferire beni patrimoniali con una tassazione fissa anziché proporzionale. Nel caso specifico di un'associazione di promozione sociale che voglia acquistare tre locali commerciali con patto di riservato dominio, la possibilità di usufruire di questa agevolazione dipenderà dalla corretta dichiarazione dell'utilizzo effettivo dei beni entro cinque anni per fini istituzionali.

In conclusione, secondo quanto spiegato, l'associazione di promozione sociale può beneficiare delle agevolazioni fiscali previste all'atto di stipula del contratto di compravendita con riserva di proprietà, a condizione che i locali siano utilizzati per gli scopi istituzionali entro il termine previsto e che venga rilasciata la dichiarazione richiesta all'atto della compravendita.

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