Alla richiesta di pagamento il committente può opporre vizi e difformità dell’opera
Ciò vale, precisano i giudici, anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta

Vale anche per il contratto di prestazione d’opera, come previsto anche da quanto previsto dal Codice Civile in materia di difformità e vizi dell’opera, il principio secondo cui, in tema di inadempimento, laddove l'opera risulti ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre le difformità ed i vizi dell'opera, in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum. E ciò anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed indipendentemente dalla contestuale proposizione di detta domanda, che può anche mancare. Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 19979 del 19 luglio 2024 della Cassazione), i quali precisano che, in sintesi, anche alla prestazione d’opera è applicabile la disciplina prevista in materia di appalto e concernente la garanzia per i vizi. In sostanza, la denuncia dei vizi non è necessaria se riconosciuti od occultati, e quindi l'impegno di provvedere alla eliminazione dei difetti o dei vizi dell'opera dà vita ad un nuovo rapporto che si sostituisce a quello originario ed è fonte di un'autonoma obbligazione, che si prescrive nel termine ordinario decorrente dalla data di assunzione dell'impegno stesso. Per i giudici , quindi, deve ritenersi applicabile alla prestazione d’opera il principio circa l’eccezione inadimplenti non est adimplendum, con conseguente non applicabilità del termine decadenziale. Per chiudere il cerchio, infine, i giudici precisano che nell'attuale assetto normativo della compravendita e dei contratti ad essa equiparati, laddove si tratti di vendita di beni di consumo (intendendosi come tale qualsiasi bene mobile) operata da un soggetto qualificabile in termini di venditore alla stregua della disciplina speciale (e, cioè, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i previsti contratti), trovano applicazione innanzitutto le norme del ‘Codice del consumo’, potendosi ricorrere a quelle fissate dal Codice Civile solo per quanto ivi non previsto.