Assegno divorzile: riflettori puntati sulle forze economiche dei due ex coniugi post scioglimento della comunione legale dei beni
L’attribuzione di beni post scioglimento della comunione legale non fa sorgere un accrescimento economico patrimoniale

Il diritto all’assegno di divorzio non sorge laddove, all’esito dello scioglimento della comunione legale dei beni, la posizione economico patrimoniale e reddituale dei due ex coniugi risulti sostanzialmente paritaria. Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza numero 27536 del 23 ottobre 2024 della Cassazione), i quali hanno invece riconosciuto il diritto di una donna ad ottenere mensilmente dall’ex marito un assegno di 700 euro, e ciò perché è emersa nell’attualità l’esistenza di uno squilibrio economico-patrimoniale fra i due ex coniugi, situazione, questa, riconducibile a scelte concordate di conduzione della vita familiare. Nello specifico, la donna aveva, nel corso di un rapporto matrimoniale protrattosi per quasi quarant’anni, contribuito direttamente (partecipando economicamente con il proprio lavoro dipendente) e indirettamente (con il lavoro domestico e l’accudimento della figlia) alla realizzazione della ricchezza e del patrimonio dell’ex marito, comprimendo la propria personale realizzazione professionale e patrimoniale, come comprovato dalla scelta, ad un certo punto, di ridurre la propria attività extra domestica trasformando in part-time il rapporto di lavoro, scelta tradottasi in una limitata produzione di risorse economiche, riconducibile alla percezione di una modesta pensione, pari a circa 1.000 euro netti mensili. Mentre lo scioglimento della comunione legale aveva comportato attribuzioni patrimoniali dovute, del tutto ininfluenti rispetto all’attuale comparazione della condizione reddituale dei due ex coniugi, comparazione necessaria per il riconoscimento dell’assegno divorzile. Per maggiore chiarezza, i giudici precisano che, laddove all’esito dello scioglimento della comunione legale, la posizione economico patrimoniale e reddituale dei due ex coniugi risulti sostanzialmente paritaria, non sorge il diritto all’assegno di divorzio. Ma se, al contrario, lo squilibrio permane, occorre verificarne le cause, in relazione alla conduzione della vita familiare. E in questo quadro bisogna tenere presente che l’attribuzione di beni post scioglimento della comunione legale ad uno dei coniugi è la conseguenza della scelta originaria di non mutare il regime legale solidaristico indicato, in via non inderogabile, dal legislatore. Esso, di conseguenza, non fa sorgere un accrescimento economico patrimoniale per effetto dello scioglimento della comunione. La titolarità dei beni e dei diritti, in porzione paritaria, sorge all’atto della loro inclusione, ex lege, nell’asse economico patrimoniale della comunione legale, rimanendo ad esso vincolati, salvo il consenso di entrambi i coniugi, fino al suo scioglimento ed attribuzione paritaria a ciascuno di essi.