Autogru contro piattaforma in uno stabilimento industriale: possibile applicazione della ‘RCA’

Necessario porre l’accento, però, non sulle caratteristiche dell’area, ma sulle modalità di utilizzo del mezzo

Autogru contro piattaforma in uno stabilimento industriale: possibile applicazione della ‘RCA’

Autogru contro piattaforma in uno stabilimento industriale: possibile l’applicazione della responsabilità civile automobilistica. Fondamentale, però, verificare se il mezzo meccanico circolasse e fosse utilizzato nell’area interna allo stabilimento in modo conforme alla sua funzione abituale. A dare il ‘la’ alla querelle giudiziaria approdata in Cassazione (ordinanza numero 26161 del 7 ottobre 2024) è l’episodio che si verifica nell’area interna di uno stabilimento industriale. Il riferimento è, nello specifico, ad uno scontro tra un’autogru, di proprietà di una società, e un mezzo semovente – una piattaforma aerea di sollevamento – di un’altra società. A riportare danni è, ovviamente, la piattaforma. A finire sotto accusa è il conducente dell’autogru. Per questa ragione, la società proprietaria del mezzo semovente cita in giudizio la società proprietaria dell’autogru, e quest’ultima società chiama in causa, a sua volta, il proprio assicuratore per la ‘responsabilità civile non automobilistica’. Per la società proprietaria della piattaforma, ovviamente, è evidente la responsabilità esclusiva della società proprietaria dell’autogru. E questa visione viene condivisa dai giudici di merito, i quali respingono la tesi, proposta dalla compagnia assicurativa, secondo cui va applicata l’eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa, prestata a garanzia della responsabilità civile della società verso terzi, con precisa esclusione dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli. Per fare chiarezza, i giudici d’Appello spiegano che, in questo caso specifico, il sinistro non deve ricadere nell’ambito di applicazione delle norme sulla responsabilità civile automobilistica, escludendo che l’area interna allo stabilimento possa considerarsi area aperta al pubblico, non rilevando l’ampia estensione di essa ma dovendo piuttosto farsi esclusivo riferimento al fatto che a quell’area possono aver accesso solo mezzi dotati di autorizzazione, e da ciò deriva l’esclusione della configurabilità dell’area come aperta alla circolazione dei veicoli. Dalla compagnia assicurativa arrivano forti critiche all’idea secondo cui l’area, in cui si ebbe a verificare l’incidente – l’area interna dello stabilimento, estesa quanto una città di medie dimensioni –, possa considerarsi area sottratta alla circolazione dei veicoli e all’accesso del pubblico, cioè area privata non soggetta ad uso pubblico e, pertanto, che dei danni causati dalla circolazione entro quell’area debba rispondere l’assicuratore per la responsabilità civile della società anziché l’assicuratore per la ‘responsabilità civile automobilistica’ del veicolo. A sostegno di questa prospettiva, poi, la compagnia assicurativa aggiunge che la polizza è stata predisposta a copertura esclusiva dei danni provocati dalla società o dai suoi dipendenti ai terzi, con precisa esclusione della copertura assicurativa in relazione ai danni prodotti dalla circolazione dei veicoli. Per i magistrati di Cassazione sono fondate le obiezioni sollevate dalla compagnia assicurativa. In premessa, viene richiamata la nozione di circolazione su area pubblica e su aree equiparate alle strade, per poi aggiungere che, ai fini dell’operatività della garanzia per ‘responsabilità civile automobilistica’, per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale. Di conseguenza, almeno per l’assicurato-danneggiante non opera la copertura assicurativa obbligatoria per la ‘responsabilità civile automobilistica’ soltanto nei casi in cui il veicolo sia stato utilizzato in contesti particolari ed avulsi dal concetto di circolazione, come indicato dal Codice Civile e dalla disciplina posta dal ‘Codice delle assicurazioni private’. Il riferimento è, esemplificativamente, agli usi del veicolo non come mezzo di trasporto e agli usi anomali, cioè non conformi alle caratteristiche dei veicoli ed alla loro funzione abituale. Alla luce di tale interpretazione estensiva della nozione di circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico, è evidente, secondo i magistrati di Cassazione, l’errore compiuto in Appello, poiché l’accoglimento della domanda risarcitoria nei confronti di un soggetto che non è l’assicuratore per la ‘responsabilità civile automobilistica’ del veicolo danneggiante si è inequivocabilmente basata sulla mancata dimostrazione che l’area teatro dell’incidente fosse di libero accesso per il pubblico, circostanza, questa, divenuta ormai priva di rilievo, poiché è necessario porre l’accento, chiariscono i magistrati, non sulle caratteristiche dell’area, ma sulle modalità di utilizzo del mezzo.

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