Beneficio possibile a fronte della meritevolezza del fallito

Beneficio a rischio solo se i creditori concorsuali non sono stati soddisfatti neppure in parte, e cioè sono rimasti totalmente insoddisfatti, ovvero sono stati soddisfatti in percentuale affatto irrisoria

Beneficio possibile a fronte della meritevolezza del fallito

Alla luce di quanto previsto dalla legge fallimentare, l’esdebitazione, visto anche lo spirito di tale istituto, va concessa al ricorrere del requisito della meritevolezza del fallito, potendo escludersi tale opportunità solo qualora il soddisfacimento dei creditori concorsuali risulti meramente simbolico. Pertanto, il debitore che sia ritenuto meritevole non può essere escluso dal beneficio dell’esdebitazione per ragioni meramente quantitative, indipendenti dalle sue condotte, se, valutate tutte le circostanze concrete della procedura, sia sussistente un soddisfacimento, seppur parziale, dei creditori. Questi i punti fermi fissati dai giudici (ordinanza numero 27562 del 24 ottobre 2024 della Cassazione), chiamati a prendere in esame l’istanza avanzata da uno dei soci illimitatamente responsabili di una ‘s.n.c.’ dichiarata fallita. Il curatore fallimentare ha attestato la sussistenza delle condizioni di meritevolezza del socio fallito, precisando che l’attivo realizzato da ogni massa ha consentito la soddisfazione dei creditori, benché in misura parziale, e che i ritardi nello svolgimento della liquidazione sono da attribuirsi sostanzialmente alle difficoltà legate alle vendite degli immobili. Ciò nonostante, i giudici di merito hanno respinto l’ipotesi della esdebitazione, a fronte della percentuale irrisoria dei crediti soddisfatti. Ancora più in dettaglio, viene rilevato che dalla relazione del curatore risulta un passivo della società di quasi 1.500.000 euro e un passivo del socio di poco superiore a 210.000 euro, mentre l’attivo distribuito alla massa societaria è di poco superiore a 1.100 euro e quello distribuito alla massa del socio è quasi di 22.000 euro, sicché, sommando le due masse (escluse quelle degli altri soci illimitatamente responsabili), risulta che, a fronte di passività per quasi 1.700.000 euro, sono stati pagati debiti per poco più di 23.000 euro, con conseguente irrisorietà della percentuale di soddisfacimento dei creditori sociali e personali del socio, di poco superiore all’1 per cento dell’ammontare del passivo fallimentare costituito dalle due masse. Di parere opposto, rispetto ai giudici di merito, sono i magistrati di Cassazione, i quali ribadiscono che il cosiddetto requisito oggettivo, cui è condizionato il beneficio della esdebitazione (e dunque l’inesigibilità dei crediti residui verso il fallito), richiede, legge fallimentare alla mano, che i creditori concorsuali siano stati soddisfatti almeno in parte, e tale condizione s’intende realizzata anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto, risultando invero sufficiente che una parte dei debiti, oggettivamente intesa, sia stata pagata in sede di ripartizione dell’attivo. Di conseguenza, laddove ricorra il cosiddetto requisito soggettivo, il beneficio dell’esdebitazione va di regola concesso, a meno che i creditori concorsuali non siano stati soddisfatti neppure in parte, e cioè siano rimasti totalmente insoddisfatti, ovvero siano stati soddisfatti in percentuale affatto irrisoria. In questa ottica, poi, l’individuazione di quella parziale soddisfazione (che, al ricorrere degli ulteriori presupposti soggettivi, dà accesso al beneficio esdebitatorio) deve  essere operata secondo un’interpretazione coerente con il favor debitoris. Tirando le somme, l’accertamento della natura affatto irrisoria non deve in alcun modo ridursi alla registrazione del dato percentuale del soddisfacimento dei creditori, precisano i giudici di Cassazione. E ciò non tanto perché la legge fallimentare si limita, innegabilmente, ad escludere il beneficio quando non vi sia stata soddisfazione alcuna (neppure in parte), senza prevedere alcuna soglia o misura minimale di soddisfacimento, quanto, piuttosto, perché non ci si può ridurre ad una mera operazione matematica, ma bisogna abbracciare e discernere, anche comparativamente, tutte le peculiarità e le proporzionalità della singola procedura, secondo un’interpretazione che sia per un verso rispettosa di quel favor debitori esplicitato dal legislatore.

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