Beneficio possibile anche se è avvenuto il pagamento di un solo creditore
Illogico catalogare come irrisorio il pagamento di un creditore concorsuale per un importo pari al 6 per cento del proprio credito e pari al 3,5 per cento del complessivo ammontare del passivo

Illogico negare il beneficio dell’esdebitazione ritenendo irrisorio il pagamento di un unico creditore. Questo la posizione assunta dalla Cassazione (ordinanza numero 19964 del 19 luglio 2024), che ha censurato il decreto con cui i giudici d’Appello hanno respinto il reclamo proposto da un uomo che, dichiarato fallito quale socio accomandatario di una ‘s.a.s.’, si era visto negare la concessione del beneficio dell’esdebitazione da lui avanzata dopo la chiusura del fallimento. Secondo i giudici merito, non ricorreva il presupposto oggettivo per accedere al beneficio, in quanto, a fronte di un totale dei crediti ammessi al passivo, pari ad oltre un milione ed ottocentomila euro, era intervenuto il pagamento di un unico creditore, soddisfatto per un importo, ritenuto irrisorio, corrispondente ad appena il 6 per cento del proprio credito ed appena il 3,5 per cento dell’ammontare complessivo dei crediti concorsuali, mentre gli altri creditori, privilegiati e chirografari, non avevano ricevuto alcun pagamento. Per meglio inquadrare la questione, i magistrati di Cassazione partono da una premessa: in materia d’esdebitazione, il beneficio dell’inesigibilità verso il fallito dei debiti residui richiede, alla luce della legge fallimentare, che vi sia stato il soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali. Tuttavia, questa è una condizione che s’intende realizzata anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto, essendo invero sufficiente che, con i riparti almeno per una parte dei debiti esistenti, oggettivamente intesi, sia consentita al giudice, secondo il suo prudente apprezzamento, una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto. Però, per scongiurare il rischio di valutazioni arbitrarie in presenza di situazioni identiche, la legge fallimentare deve essere interpretata, precisano i giudici, nel senso che, ove ricorrano i presupposti, il beneficio dell’esdebitazione dev’essere concesso, a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti ovvero siano stati soddisfatti in percentuale affatto irrisoria. E, ragionando in questa ottica, è evidente, secondo i giudici di Cassazione, l’errore compiuto in Appello, lì dove si è esclusa la sussistenza del presupposto richiesto dalla legge fallimentare, pur a fronte del pagamento di un creditore concorsuale per un importo pari al 6 per cento del proprio credito e pari al 3,5 per cento del complessivo ammontare del passivo.