Catfishing e risarcibilità del danno immateriale

Il catfishing, termine inglese che deriva da catfish, letteralmente con "pesce gatto", si riferisce al fenomeno del furto di identità, tema affrontato dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza depositata il 20 giugno 2024 nella causa C 590/22

Catfishing e risarcibilità del danno immateriale

Il caso riguarda i dati personali contenuti nelle dichiarazioni dei redditi dei ricorrenti che erano stati erroneamente comunicati a terzi. La società di consulenza fiscale di cui erano clienti, aveva infatti spedito per errore le dichiarazioni al vecchio indirizzo di casa anzichè al nuovo.

Pur non essendo dimostrato, allo stato, che i loro dati personali siano concretamente stati utilizzati da terzi, il timore di subire un furto di identità ha portato tali soggetti a chiedere al tribunale la condanna della società al risarcimento dei danni immateriali subiti.

Nutrendo dubbi sull’interpretazione dell'art. 82, paragrafo 1 del GDPR, i giudici interni hanno rimesso la questione alla Corte del Lussemburgo.

La CGUE, con la sentenza del 20 giugno sulla causa C-590/22, è intervenuta in maniera chiara affermando che: «il timore nutrito da una persona che i suoi dati personali, a causa di una violazione di tale regolamento, siano stati divulgati a terzi, senza che si possa dimostrare che ciò sia effettivamente avvenuto, è sufficiente a dare fondamento a un diritto al risarcimento purché tale timore, con le sue conseguenze negative, sia debitamente provato. (…) Una violazione di tale regolamento non è sufficiente, di per sé, a fondare un diritto al risarcimento ai sensi di tale disposizione. L'interessato deve altresì dimostrare l'esistenza di un danno causato da tale violazione, senza tuttavia che detto danno debba raggiungere un certo grado di gravità».

In altre parole, deve essere il soggetto che richiede il risarcimento a soddisfare l’onere della prova della violazione di una norma del GDPR, del danno subito (materiale od immateriale) e del nesso etiologico tra i due.

Resta fermo, invece, il fatto che il diritto al risarcimento del danno immateriale «non richiede che il livello di gravità e l'eventuale carattere doloso della violazione di tale regolamento commessa dal titolare del trattamento siano presi in considerazione ai fini del risarcimento di un danno sulla base di detta disposizione».

news più recenti

Mostra di più...