Ciclista imprudente e vittima di una caduta: nessun addebito a carico dell’ente locale proprietario della strada

A carico della persona danneggiata la colpa di avere viaggiato ad una velocità non adeguata allo stato dei luoghi, a fronte di un’anomalia del manto stradale

Ciclista imprudente e vittima di una caduta: nessun addebito a carico dell’ente locale proprietario della strada

Niente risarcimento e nessuna colpa addebitabile all’ente locale proprietario della strada se il ciclista finito rovinosamente a terra teneva un’andatura eccessivamente veloce, così manifestando imprudenza e scarsa attenzione nell’affrontare un tratto di strada caratterizzato da buche e rattoppi dell’asfalto. Per i giudici (ordinanza numero 28057 del 30 ottobre 2024 della Cassazione) non ci sono dubbi: la caduta è addebitabile all’esclusiva responsabilità del ciclista, colpevole di avere viaggiato ad una velocità non adeguata allo stato dei luoghi, a fronte di un’anomalia del manto stradale, anomalia costituita da un’ampia zona interessata da buche e rattoppi dell’asfalto, e, per giunta, in condizioni di tempo sereno ed in un orario in cui vi era piena luce solare, sicché la sconnessione, osservano i giudici, era comodamente avvistabile, poiché particolarmente estesa in prossimità di una curva pianeggiante, aperta, con ampia visibilità. Libero da ogni addebito, perciò, nella vicenda oggetto del processo, un Comune pugliese, nonostante le precarie condizioni del pezzo di strada che ha ‘tradito’ il ciclista. Ampliando l’orizzonte, i giudici ribadiscono il principio secondo cui la responsabilità da cose in custodia è ravvisabile anche in relazione ai beni demaniali, e quindi pure in relazione alle strade pubbliche, di talché essa è, in linea generale, addebitabile agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito, in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione. Inoltre, sempre con riferimento alla specifica fattispecie della custodia di strade pubbliche, la responsabilità dell’ente locale postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa, sussistendo un’ipotesi di responsabilità oggettiva, il cui unico presupposto è l’esistenza di un rapporto di custodia, essendo del tutto irrilevante, per contro, accertare se il custode sia stato o meno diligente nell’esercizio della vigilanza sulla cosa. Ciò detto, il soggetto danneggiato ha solo l’onere di provare l’esistenza di un valido nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre il custode ha l’onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto addebitabile allo stesso danneggiato ad un soggetto terzo. E in questa ottica, quindi, l’incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che esso abbia natura colposa – come quello del ciclista vittima della caduta –, non richiedendosi, invece, che la condotta a lui addebitabile si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile.

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