CNF: possibilità di iscrizione per l’avvocato in più elenchi dei curatori speciali dei minori
Un avvocato ha richiesto di essere incluso in più elenchi di curatori speciali per minori presso diversi Consigli dell'Ordine degli Avvocati. La sua richiesta è stata inizialmente respinta poiché si riteneva che fosse vietata l'iscrizione simultanea in più elenchi

Tuttavia, con la sentenza n. 87 del 22 marzo 2024, il Consiglio Nazionale Forense ha chiarito che il rifiuto di iscrizione nell'elenco speciale dei curatori non rientra fra le decisioni specificamente indicate dalla legge e dal regolamento professionale che disciplina la tenuta degli elenchi degli avvocati.
La giurisprudenza riguardante i provvedimenti impugnabili davanti al CNF si riferisce agli atti che influenzano direttamente gli interessi legittimi delle persone. Inoltre, sebbene la legge n. 247/2012 non menzioni esplicitamente l'elenco dei curatori speciali dei minori, si fa riferimento alla necessità di concentrare le competenze giurisdizionali in un'unica sede per quanto riguarda gli albi, registri ed elenchi degli avvocati.
Di conseguenza, il Consiglio Nazionale Forense ha accolto il ricorso presentato dall'avvocato, spiegando che non esiste un divieto legale a essere iscritti contemporaneamente in più elenchi di curatori speciali per minori presso i diversi Consigli dell'Ordine degli Avvocati territoriali. Questo significa che non ci sono restrizioni territoriali per l'iscrizione in tali elenchi, andando contro eventuali limitazioni imposte dai regolamenti che potrebbero restringere l'accesso solo agli avvocati del proprio distretto giurisdizionale.