Concordato semplificato: necessario l’apprezzamento delle condizioni di ammissibilità in rapporto al contenuto della documentazione

Il giudice non si può limitare ad una valutazione della mera ritualità formale della proposta, da un lato, e della esistenza della prevista documentazione, dall’altro

Concordato semplificato: necessario l’apprezzamento delle condizioni di ammissibilità in rapporto al contenuto della documentazione

Alla luce del ‘Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza’, il giudizio di ammissibilità della proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, svolto dal Tribunale per l’apertura della relativa procedura, non si può arrestare ad una valutazione della mera ritualità formale della proposta, da un lato, e della esistenza della prevista documentazione, dall’altro, ma, secondo uno scrutinio di legalità sostanziale, deve estendersi all’apprezzamento delle condizioni di ammissibilità in rapporto al contenuto della documentazione.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 31641 del 4 dicembre 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso relativo al fallimento di una società per azioni, negando l’ammissibilità dell’ipotesi del concordato semplificato.
Confermata la valutazione compiuta in Appello in merito alla estensione del controllo interdittivo, esercitabile dal Tribunale in sede di scrutinio di ammissibilità della proposta di accesso alla procedura di concordato semplificato.
Su questo fronte i magistrati di Cassazione spiegano che il giudizio di ritualità, svolto dal Tribunale per esaminare l’apertura della procedura di concordato semplificato, non si può arrestare ad una valutazione meramente formale dell’ammissibilità della proposta, ma deve uniformarsi ad uno scrutinio di cosiddetta legalità sostanziale, estendendosi all’apprezzamento delle condizioni di ammissibilità disciplinate dal ‘Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza’.
Per maggiore chiarezza, comunque, i magistrati richiamano proprio il ‘Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza’, laddove prevede che quando l’esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buonafede, che non hanno avuto esito positivo e che altre soluzioni non sono praticabili, l’imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi, una proposta di concordato per cessione dei beni, unitamente al piano di liquidazione. Dunque, presupposto di ammissibilità della proposta di concordato semplificato, strumento di regolazione ancorato all’esito della composizione negoziata, è che a corredo della proposta vi sia una relazione finale in cui l’esperto dichiari, da un lato, che le trattative si siano svolte secondo correttezza e buonafede e che esse non abbiano avuto esito positivo e, dall’altro, che le soluzioni negoziali alternative non siano percorribili.
Ebbene, a seguito della proposta di concordato per cessione dei beni effettuata dall’imprenditore all’esito negativo della composizione negoziata della crisi precedentemente avviata, la norma dispone, inoltre, che il Tribunale, valutata la ritualità della proposta, acquisita la relazione finale di e acquisito il parere dell’esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, nomina un ausiliario, assegnandogli un termine per il deposito del parere.
In realtà, il legislatore ha inteso affidare all’esperto il compito di verificare il rispetto, da parte dell’imprenditore-debitore, dei doveri imposti dalla legge, quale quello di rappresentare la propria situazione all’esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente, nonché quello di gestire il patrimonio e l’impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori, oltre a quello di verificare la completezza della documentazione allegata all’istanza, e, ancora, quello di gestire l’impresa in pendenza delle trattative in modo da evitare pregiudizio ai creditori.
Consequenziale, perciò, la conclusione secondo cui il controllo giudiziale del Tribunale, in sede di scrutinio di ammissibilità della proposta di concordato semplificato, deve avere ad oggetto non solo la verifica dei requisiti di accesso alla procedura, ma anche la verifica dell’esaustività e dell’attendibilità del contenuto della relazione finale depositata dall’esperto. Pertanto, lo scrutinio sulla ritualità della proposta, come previsto dal ‘Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza’, deve comprendere non solo il riscontro della formale esistenza delle attestazioni nella relazione dell’esperto, ma anche l’attendibilità e ragionevolezza di tali attestazioni, con la conseguenza che, nel caso in cui queste ultime risultino del tutto prive di motivazione, ovvero siano corredate da motivazioni che non trovano riscontro nella documentazione agli atti, la proposta deve considerarsi irrituale e perciò inammissibile.
Il controllo sull’ammissibilità della proposta ha come oggetto, pertanto, la verifica della legittimità sostanziale della proposta, nel cui ambito non può che essere ricompreso, ulteriormente, l’esame della sua fattibilità e della sua non manifesta implausibilità, rispondendo questo controllo in limine anche a ragioni di economia processuale e di contenimento dei costi della procedura, nell’ottica di preservare il patrimonio del debitore nell’interesse del ceto creditorio che, nella procedura liquidatoria, vede la propria posizione indebolita dal mancato esercizio del voto.

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