Concorso di colpa non automatico per la persona che si mette in macchina con un conducente ubriaco

Necessario valutare, caso per caso, se ed in che misura la condotta della vittima possa dirsi concausa del sinistro

Concorso di colpa non automatico per la persona che si mette in macchina con un conducente ubriaco

Codice Civile alla mano, non si può ritenere, in via generale ed astratta, che sia sempre e necessariamente in colpa la persona la quale, dopo aver accettato di essere trasportata a bordo d’un veicolo a motore condotto da persona in stato di ebbrezza, rimanga coinvolta in un sinistro stradale ascrivibile a responsabilità del conducente. Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 29490 del 17 settembre 2024 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo al risarcimento riconosciuto ad una persona che rimase vittima di un sinistro stradale, riportando lesioni personali, mentre era trasportata a bordo di una vettura guidata da una persona in palese stato di ebbrezza. Proprio quest’ultimo dettaglio ha spinto i giudici ad attribuire alla persona offesa un concorso di colpa del 50 per cento, colpa consistita nell’avere accettato di viaggiare in una vettura con un conducente ubriaco. Per maggiore chiarezza, comunque, i giudici richiamano anche i chiarimenti forniti a livello europeo, laddove si è vietato agli Stati di considerare senza effetto, rispetto all’azione risarcitoria spettante al trasportato, qualsiasi disposizione di legge che escluda un passeggero dalla copertura assicurativa in base alla circostanza che sapeva o avrebbe dovuto sapere che il conducente del veicolo era sotto gli effetti dell’alcool. Di conseguenza, tocca al giudice, caso per caso, valutare se ed in che misura la condotta della vittima possa dirsi concausa del sinistro, fermo restando il divieto di valutazioni che escludano interamente il diritto al risarcimento spettante al trasportato nei confronti dell’assicuratore del vettore.

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