Danno irrisorio: niente indennizzo per l’eccessiva durata del processo
Fondamentale il riferimento alla quantificazione del danno, superiore di pochissimo ai 1.500 euro

Necessari però elementi, anche presuntivi, sufficienti a far ritenere che la mancanza del futuro possibile legame abbia rappresentato in concreto un pregiudizio rispetto alle aspettative di vita del soggetto danneggiato, con necessaria allegazione specifica del progetto di vita familiare e del tipo di pregiudizio subito
Possibile che la situazione sia caratterizzata da eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi del figlio, mentre va esclusa l’ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso un rapporto di mera ospitalità