Eccesso di velocità in laguna: niente tolleranza di 5 chilometri orari

Decisivo il riferimento alle differenze specifiche tra la circolazione stradale e quella in acqua

Eccesso di velocità in laguna: niente tolleranza di 5 chilometri orari

In materia di circolazione nautica nella laguna di Venezia, in caso di eccesso di velocità è da escludersi l’applicazione analogica della norma relativa alla riduzione automatica di 5 chilometri orari – cosiddetto limite di tolleranza –, in quanto le differenze specifiche tra la circolazione stradale e quella acquea – differenze relative al tipo di veicolo, al grado di velocità raggiungibile, all’elemento su cui si muove, alla forza d’attrito e all’ambiente circostante – impediscono l’estensione per analogia di tale disposizione alla misurazione tecnica della velocità delle imbarcazioni a motore nelle acque lagunari.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 311171 del 28 novembre 2025 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto a seguito dell’impugnazione da parte del titolare di una ditta individuale del provvedimento con cui gli è stato ingiunto il pagamento di 132 euro e 60 centesimi per avere il motoscafo di proprietà della ditta transitato nel bacino di San Marco, ove è stabilito il limite massimo di velocità di 7 chilometri orari, alla velocità di 11 e 12 chilometri orari.
A salvare il titolare della ditta individuale è stato in Appello il richiamo al cosiddetto limite di tolleranza di 5 chilometri orari previsto in caso di eccesso di velocità.
A ribaltare tale visione hanno provveduto i giudici di Cassazione, i quali, accogliendo le obiezioni sollevate dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, ritengono non applicabile in tema di circolazione nautica nella laguna di Venezia, in caso di eccesso di velocità, la riduzione automatica di 5 chilometri orari, a fronte delle palesi differenze specifiche tra la circolazione stradale e la circolazione acquea, specialmente nel Comune di Venezia.

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