Eccesso di velocità: l’autovelox, fisso o mobile, deve essere segnalato e visibile

Sulle strade extraurbane principali non è necessario che il Prefetto autorizzi l’uso del dispositivo di rilevamento della velocità

Eccesso di velocità: l’autovelox, fisso o mobile, deve essere segnalato e visibile

In materia di rilevamento della velocità mediante apparecchiature elettroniche, la norma secondo cui le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretata nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione ed il requisito della visibilità sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione. Questo il principio applicato dai giudici (ordinanza numero 29858 del 20 novembre 2024 della Cassazione), i quali hanno respinto le obiezioni sollevate da un automobilista destinatario di un verbale, elevato dalla Polizia locale di un Comune pugliese, con cui gli era stata addebitata la violazione del limite di velocità, violazione rilevata grazie ad un’apparecchiatura elettronica mobile. Decisivo il richiamo alla documentazione fornita dal Comune, ossia il verbale di verifica della funzionalità per dispositivi operanti in modalità istantanea, verbale in cui la Polizia locale (tra l’altro) precisa di aver verificato la regolarità della segnaletica verticale presente lungo il tratto di strada e di avere installato il misuratore di velocità ‘autovelox 106 mobile e temporaneo’ a 400 metri a sud del segnale verticale mobile e a 500 metri a sud del segnale verticale fisso, indicante controllo della velocità per veicoli in transito. Allo stesso tempo, contrariamente a quanto sostenuto dall’automobilista, non era necessario che il Prefetto autorizzasse l’uso del dispositivo di rilevamento della velocità perché, da un lato, il rilevamento della velocità può essere effettuato su autostrade e strade extraurbane principali et cetera, secondo le direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e, dall’altro lato, il Ministero dell’Interno, con direttiva ad hoc, ha stabilito che, relativamente ad autostrade e strade extraurbane principali, i dispositivi di controllo possono essere sempre utilizzati, per cui non è necessaria una preventiva ricognizione da parte del Prefetto. Decisiva, nella vicenda in esame, la constatazione che la strada fatale all’automobilista è classifica, per le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, come strada extraurbana principale. Per chiudere il cerchio, infine, i magistrati ricordano che sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali gli organi di polizia possono impiegare od installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni dei limiti di velocità, e la possibilità attribuita agli organi di polizia, per queste tipologie di strade, del rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del ‘Codice della strada’ in tema di limiti di velocità esclude, in radice, la necessità, per gli accertatori, di fermare il veicolo ai fini della contestazione dell’infrazione. E questo perché, per le autostrade e le strade extraurbane principali, trova applicazione la presunzione legale assoluta che non sia possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e delle persone controllate.

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