Il contratto preliminare può essere risolto se la rampa del box risulta troppo ripida?

Secondo la Cassazione, la difficoltà di utilizzo della rampa del box condominiale, particolarmente ripida, può essere una motivazione sufficiente per chiedere la risoluzione del contratto preliminare di acquisto del box

Il contratto preliminare può essere risolto se la rampa del box risulta troppo ripida?

Un acquirente in procinto di comprare un appartamento e il relativo garage in un condominio ha chiesto al giudice la risoluzione del contratto preliminare e il risarcimento da parte del costruttore per motivi legati alla ripida pendenza della rampa di accesso al parcheggio condominiale che risulterebbe fuori norma.

Inizialmente, il Tribunale ha respinto le richieste dell'acquirente, sostenendo che il mancato adempimento del costruttore non era rilevante. Tuttavia, in appello, la situazione è stata ribaltata con il riconoscimento dell'inadempienza del costruttore. La pendenza della rampa è stata infatti considerata un motivo valido per risolvere il contratto in quanto il transito era estremamente difficoltoso per un conducente di media abilità anche nella più agevole delle situazioni e, con alcuni veicoli, diveniva oggettivamente impossibile.

Il costruttore ha proposto ricorso in Cassazione ma la Suprema Corte ha confermato la decisione di seconde cure.

La rampa di accesso ad un'autorimessa non costruita a regola d'arte e, nello specifico, troppo pendente, può determinare la risoluzione del preliminare di compravendita immobiliare perché costituisce un grave inadempimento contrattuale rendendo di fatto difficoltoso o addirittura impossibile l’utilizzo.

Riprendendo le parole dei Giudici, si può affermare che «in tema di preliminare di vendita di un garage, ove il promissario acquirente chieda la risoluzione del contratto per inadempimento, stante l'inutilizzabilità del bene per l'impossibilità della manovra di accesso, il criterio della facile manovrabilità, di cui agli artt. 3.6.3. e 3.7.2. del DM 1 febbraio 1986 del Ministero dell'interno, recante norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse, non è soddisfatto dal semplice rispetto dei minimi dimensionali di ampiezza e va collegato al dato oggettivo della dimensione del veicolo rapportato alla ristrettezza degli spazi, nonché alle difficoltà che incontra un qualunque conducente dotato di normale abilità» (Cass. Civ. sez. II, 31 maggio 2024, n. 15309).

news più recenti

Mostra di più...