Il patto di prelazione in caso di vendita non ha gli effetti di un preliminare

Il patto di prelazione relativo alla vendita di un bene genera infatti il divieto di vendere il bene ad altri prima che il beneficiario abbia dichiarato di non volerlo acquistare o abbia lasciato decorrere il termine a tal fine concesso

Il patto di prelazione in caso di vendita non ha gli effetti di un preliminare

Allo stesso tempo, il venditore deve avvisare il prelazionario della proposta di vendere e, in caso di vendita ad un terzo, si verifica un inadempimento contrattuale a seguito del quale il prelazionario può chiedere un risarcimento del danno.

Nel caso di specie, il bene oggetto del patto di prelazione era un bar all’interno di uno stadio per il quale il gestore aveva ottenuto la promessa ad essere preferito al momento della vendita dopo la ristrutturazione dell’impianto. Ma così non fu.

La questione è dunque giunta all’attenzione del Tribunale. Il gestore voleva ottenere dal giudice la vendita del bar che però nel frattempo era stato venduto ad un terzo. Il Tribunale rigettava la domanda, così come il giudice dell’appello.

In sede di giudizio di terzo grado, la Cassazione ha ricordato in caso di violazione del patto di prelazione da parte del venditore, che abbia quindi concluso con terzi il contratto senza effettuare comunicare al prelazionario l’offerta di vendita oppure senza attendere la scadenza del termine assegnato o, ancora, senza tener conto dell'avvenuta accettazione del prelazionario, quest’ultimo può solo agire per il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento. La legge non riconosce infatti in tal caso alcun rimedio coercitivo: né il diritto di riscatto (riservato a ipotesi di prelazione ex lege), né tantomeno l'esecuzione in forma specifica.

La Cassazione non può quindi che rigettare il ricorso (Cass. civ., sez. III, ord., 6 giugno 2024, n. 15801).

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