Il pregiudizio per il proprietario non è connesso all’utile tratto dall’occupante abusivo

Non salva l’occupante abusivo la circostanza che egli non abbia tratto un particolare utile, ossia l’erogazione del contributo AGEA

Il pregiudizio per il proprietario non è connesso all’utile tratto dall’occupante abusivo

In caso di danni da occupazione di beni sine titulo, ai fini della verifica dell’esistenza del pregiudizio in capo al proprietario del bene non occorre, necessariamente, che l’occupante abusivo abbia tratto un utile dalla propria condotta illecita. Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 25457 del 23 settembre 2024 della Cassazione), chiamati a dirimere uno scontro tra parenti per l’illegittima occupazione di alcuni fondi rustici. Ampliando l’orizzonte, poi, i giudici precisano che la circostanza per cui l’occupante abusivo dei terreni agricoli non abbia tratto quel particolare utile – cioè l’erogazione del contributo AGEA – dalla (illecita) disponibilità dei terreni, non esclude affatto che egli sia chiamato a rispondere delle conseguenze che l’incertezza, da essa causata, in merito all’effettiva titolarità di quei terreni ha determinato, quanto alla perdita della possibilità di fruire dei suddetti contributi da parte del legittimo proprietario dei terreni, non sussistendo, necessariamente, tra l’una e l’altra evenienza una corrispondenza biunivoca. Più in generale, poi, in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (esemplificativamente indicato come perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), danno di cui è chiamato a fornire la prova, anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza. Tale onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità, che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l’evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno.

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