Il ruolo dell'amministratore di condominio come mediatore nella compravendita immobiliare
La compravendita di un immobile coinvolge l'amministratore del condominio che agisce come mediatore tra il condomino venditore e l'acquirente esterno. In questo caso, l'amministratore ha diritto a una commissione per il suo ruolo di intermediazione.

Nel caso in esame, una società ha portato in tribunale una coppia, richiedendo loro di pagare la commissione per aver mediato l'acquisto di un immobile. La coppia ha negato di dover pagare la commissione, sostenendo di aver trattato solo con un'amica loro, dipendente della società e non iscritta all'albo dei mediatori, affermando, inoltre, che l'immobile non soddisfaceva i requisiti di tranquillità e isolamento che avevano richiesto esplicitamente.
La questione è stata portata in Cassazione. Tra le varie argomentazioni, la società ha contestato il fatto che il tribunale territoriale, nel calcolare un valore medio su cui applicare uno sconto del 20% a causa del cambio di destinazione dell'immobile da rurale a industriale, non ha tenuto conto del fatto che l'esperto designato aveva valutato il valore al momento dell'operazione.
La questione risulta fondata. La Corte d'Appello non ha specificato a quale anno, se il 2009 o il 2006, si riferisse il valore di 580mila euro stabilito dall'esperto. Inoltre, il Collegio ha chiarito che l'imparzialità del mediatore non consiste solo nell'equidistanza dalle parti, ma anche nell'assenza di vincoli contrattuali che possano influenzare l'attività dell'intermediario.
Nel caso della vendita di un appartamento in un condominio, all'amministratore del condominio non è vietato svolgere attività di intermediazione tra il condomino venditore e l'acquirente esterno, poiché questa transazione non rientra nei compiti specifici dell'amministratore in relazione alla gestione del condominio.