Il silenzio espressivo può integrare una truffa contrattuale

Si è di fronte ad un caso di truffa contrattuale quando una delle parti pone in essere artifici o raggiri per tacere o dissimulare alla controparte fatti o circostanze che, qualora fossero stati conosciuti, l'avrebbero indotta a non concludere il contratto

Il silenzio espressivo può integrare una truffa contrattuale

La Corte d’appello di Milano confermava la condanna di un imputato per truffa aggravata a danno della locale Azienda Sanitaria perché, in qualità di dirigente medico con rapporto di lavoro intramoenia, aveva omesso di comunicare all’amministrazione l’esercizio della professione in forma privata.

La libera professione medica chiamata "intramoenia" si riferisce alle prestazioni erogate dal personale medico di un ospedale al di fuori del normale orario di lavoro, utilizzando le strutture ambulatoriali e diagnostiche dell'ospedale stesso a fronte del pagamento da parte del paziente di una tariffa.

La condotta contestata in questo caso riguarda l’esercizio di attività medica anche in forma privata nel proprio studio professionale che avrebbe dovuto essere comunicata in riferimento ai compensi percepiti. Infatti, non solo l’omessa comunicazione dell’attività privata svolta ma anche il malizioso silenzio serbato sui compensi integra l’ipotesi della truffa contrattuale, inteso come raggiro idoneo ad influire sulla volontà contrattuale dell’amministrazione.

La Cassazione ha confermato la sussistenza di un’ipotesi di truffa contrattuale. Infatti anche il silenzio può rientrare nella nozione di raggiro, richiesta dalla norma penale per la sussistenza del reato, laddove non sia un semplice silenzio-inerzia ma si sostanzia in un “silenzio espressivo” inteso come comportamento concludente idoneo a ingannare la persona offesa (Cass. pen., sez. II, dep. 13 giugno 2024, n. 23747).

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