Incidente con il motorino prestato al figlio ma usato da terzi: il genitore è responsabile?
Nonostante il divieto del padre, formalmente proprietario del veicolo, di far usare il motorino ad altre persone, due soggetti sono riusciti a metterlo in moto approfittando delle chiavi lasciate nel cruscotto. La vicenda è però finita in tragedia.

Dopo aver perso il controllo del mezzo, il ragazzo che era alla guida è deceduto, così come la ragazza trasportata e il conducente dell’altro veicolo coinvolto.
La società assicuratrice, convenuta in giudizio dai danneggiati, formulava domanda di regresso nei confronti del proprietario del mezzo affermando che il ragazzo alla guida non aveva la patente, circostanza che escludeva la copertura della polizza.
Il Tribunale accoglieva la domanda dell’assicurazione. In appello, il proprietario del veicolo ribadiva di averlo affidato al figlio, con l’espresso divieto di farlo usare ad altre persone. Di conseguenza, la circolazione del mezzo doveva ritenersi avvenuta "contro la volontà" del proprietario. Tuttavia, secondo i Giudici, il mero divieto verbale di usare un veicolo non basta ad integrare l'ipotesi di circolazione contro la volontà del proprietario.
La responsabilità del proprietario, infatti, può essere esclusa solo se egli dimostra di avere adottato concrete ed efficaci misure per prevenire l'uso indesiderato del mezzo, prova non fornita nel caso di specie.
La questione è giunta all’attenzione della Cassazione che ha però confermato la decisione di secondo grado e quindi la responsabilità del proprietario.
In base all'ordinaria diligenza, i proprietari di veicoli sono chiamati a rispondere dei danni generati dalla circolazione del mezzo se lo affidano a un terzo e quest'ultimo, per cause quali violenza, minaccia o effrazione, subisce il furto del veicolo. Tale responsabilità si configura nel caso in cui l'affidatario non abbia preso le misure necessarie per impedire il furto o l'uso indebito del veicolo.
Secondo quanto stabilito dall'art. 2054 del Codice Civile, l'unico modo per il proprietario di escludere la sua responsabilità è quello di evitare che terzi utilizzino il veicolo. Qualora conceda il mezzo in uso, indipendentemente da chi ne faccia richiesta, il proprietario diventa garante legale per i danni causati dalla circolazione, anche in caso di furto seguente a uno scenario di negligenza.
Tornando alla vicenda in esame, i Giudici ritengono che il rifiuto espresso verbalmente al figlio o il furto avvenuto successivamente, se favorito dalla negligenza del medesimo, non sgravano il proprietario dall'assumersi la responsabilità sui danni. È cruciale che i proprietari adottino le necessarie misure di sicurezza e vigilanza per prevenire che terzi prelevino o usino il veicolo senza autorizzazione (Cass. Civ. sez. III, 30 maggio 2024, n. 15237).