Intesa tra Regione Lazio e ‘ACI’: impossibile parlare di affidamento diretto
Respinte le obiezioni sollevate da una società che opera nello specifico settore di mercato

Impossibile qualificare come affidamento diretto quello che è l’accordo tra Regione Lazio e ‘Automobile Club d’Italia’ per controllo, riscossione e gestione della tassa automobilistica regionale. Questo il chiarimento fornito dai giudici (sentenza numero 105 del 3 gennaio 2025 del Tar Lazio), chiamati a prendere in esame le contestazioni mosse all’accordo da una società in qualità di operatore dello specifico settore di mercato. Nello specifico, la società ha dedotto l’illegittimità dell’accordo in quanto atto di affidamento diretto ad ‘ACI’, dietro corrispettivo, di servizi afferenti alla gestione della tassa automobilistica regionale (cosiddetto ‘bollo auto’), ipotizzando la violazione sia del diritto europeo, che, osserva la società, osta a una disposizione nazionale che consente l’affidamento diretto, senza gara, dell’appalto dei servizi relativi alla gestione della tassa automobilistica a un ente pubblico non economico che ha il compito di gestire il pubblico registro automobilistico, sia della normativa nazionale laddove stabilisce che, qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a soggetti iscritto nel previsto albo. Per i giudici, però, alla luce del contenuto del nuovo accordo di cooperazione 2022-2025 tra Regione Lazio e ‘ACI’, non si può parlare di affidamento diretto e remunerato di un servizio economico, poiché esso non ha ad oggetto, in via diretta, l’attività di riscossione del tributo in questione (e quindi il servizio notoriamente remunerato dai terzi, questo certamente rientrante nel perimetro di vigenza delle regole comunitarie in punto di procedure ad evidenza pubblica), né è previsto un corrispettivo ma un ristoro delle spese rendicontate trimestralmente (ossia una remunerazione tra le parti). Applicabile, quindi, il principio secondo cui i compiti affidati all’‘ACI’ nella gestione dell’archivio informatico regionale si sottraggono all’applicazione delle norme ad evidenza pubblica, anche perché le parti pubbliche dell’accordo sono tutte titolari dell’obbligo di servizio pubblico la cui regolazione è oggetto dell’accordo stesso. Per chiudere il cerchio, infine, i giudici precisano che l’accordo per il periodo 2022-2025 non è sovrapponibile a quello in precedenza stipulato tra la stessa Regione Lazio e ‘ACI’ per il periodo 2019-2022, poiché quell’accordo aveva invece ad oggetto, in via diretta, anche l’attività di riscossione.