Irrilevante il fatto che taluni creditori non siano stati pagati affatto
Fondamentale, invece, che vi sia il soddisfacimento almeno parziale di altri creditori concorsuali

In materia di esdebitazione fallimentare, il requisito oggettivo del soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali, previsto dalla legge fallimentare, può ritenersi raggiunto anche quando alcuni creditori non siano stati pagati affatto. A patto, però, che sia stato effettuato il pagamento di una parte dei debiti esistenti in misura non totalmente irrisoria. In questa ottica, precisano i giudici (ordinanza numero 26303 del 9 ottobre 2024 della Cassazione), la valutazione della percentuale di soddisfacimento dei creditori deve essere effettuata considerando la consistenza dei pagamenti rispetto all'ammontare complessivamente dovuto. Di conseguenza, non può considerarsi irrisoria una percentuale di soddisfacimento pari al 4,09% dei crediti ammessi, come accertato nella vicenda in esame. Smentita dai magistrati di Cassazione la valutazione compiuta dai giudici di merito, i quali avevano respinto la domanda di esdebitazione proposta, entro l’anno dalla chiusura del proprio fallimento, da un imprenditore individuale. Nello specifico, i giudici d’Appello avevano sottolineato che, a fronte di un ammontare di crediti ammessi al passivo di oltre 760mila euro (di cui quasi 650mila euro privilegiati), l’attivo acquisito, di poco superiore ai 30mila euro, era stato interamente destinato al pagamento dei creditori muniti del privilegio, soddisfatti nella misura del 44,81 per cento, mentre i creditori privilegiati complessivamente considerati avevano avuto soddisfazione nella misura del 4,86 per cento e la totalità dei creditori, compresi quelli chirografari che non avevano ricevuto alcun pagamento, era stata soddisfatta nella misura irrisoria del 4,09%. Per i magistrati di Cassazione bisogna partire da un punto fermo: in materia d’esdebitazione il beneficio dell’inesigibilità verso il fallito dei debiti residui richiede che vi sia stato il soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali. Si tratta, tuttavia, di una condizione che s’intende realizzata anche quando alcuni dei debiti residui non siano stati pagati affatto, essendo invero sufficiente che, con i riparti almeno per una parte dei debiti esistenti, oggettivamente intesi, sia consentita una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto. Inoltre, la legge fallimentare deve essere interpretata nel senso che, ove ricorrano i presupposti, il beneficio dell’esdebitazione deve essere concesso, a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti ovvero siano stati soddisfatti in percentuale affatto irrisoria. E in questa ottica, è illogico, secondo i giudici di Cassazione, parlare di percentuale irrisoria, a fronte del pagamento dei creditori concorsuali nella misura del 4,09 per cento.