La compagnia assicurativa non può spedire un assegno bancario tramite posta ordinaria

La Suprema Corte vieta l’utilizzo della posta ordinaria per inviare un assegno bancario. Tale condotta determina un concorso di colpa nei casi in cui questo venga sottratto e incassato da un soggetto non autorizzato.

La compagnia assicurativa non può spedire un assegno bancario tramite posta ordinaria

La ISezione Civile della Corte di Cassazione ha ribadito il principio sopra esposto, già confermato più volte dalla Suprema Corte, attraverso un'ordinanza emanata a seguito della camera di consiglio del 26 giugno 2024 e resa pubblica il 30 agosto successivo. 

La questione sottoposta al vaglio della Suprema Corte verteva sulla sentenza di secondo grado emanata dalla Corte di Appello di Milano, con la quale riconosceva la responsabilità dell'Assicurazione per aver utilizzato il servizio postale ordinario nell'invio di un assegno di risarcimento. Tale decisione seguiva l'orientamento delle Sezioni Unite n. 9769 del 2020, configurando il comportamento di UnipolSai come un elemento causale precedente all'evento dannoso, in concorrenza con l'azione negligente della Banca nella verifica dell'identità del presentatore del titolo incassato. 

Inizialmente, la richiesta di Unipol nei confronti della Banca, riguardante il pagamento a un soggetto terzo e sconosciuto alla stessa istituzione bancaria, con riferimento a un titolo chiaramente falsificato, era stata completamente accolta in primo grado. 

Successivamente, Deutsche Bank S.p.a. aveva presentato appello, ribadendo le richieste avanzate in primo grado, di converso UnipolSai Assicurazioni S.p.a. chiedeva la conferma della sentenza impugnata. Con il provvedimento di secondo grado è stata riconosciuta la penale responsabilità della compagnia assicurativa per aver inviato l'assegno tramite posta ordinaria anziché utilizzare mezzi tracciabili. 

La sentenza, notificata il 22 settembre 2020, veniva impugnata da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. mediante ricorso per Cassazione, basato su due motivi, ai quali Deutsche Bank S.p.a. si oppose con un controricorso. Uno dei motivi, meno rilevante per questa trattazione, veniva accolto poiché riguardava la mancata concessione dei termini per le conclusioni finali, secondo l'art. 190 c.p.c., a seguito della fissazione di una nuova udienza di precisazione delle conclusioni. 

La Corte ha evidenziato come la spedizione di un assegno via posta ordinaria, anche se munito di una clausola d'intrasferibilità, costituisce in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente.  

Il Collegio ha, infine, rilevato che l'utilizzo della posta raccomandata o assicurata non garantisce solamente una maggiore sicurezza di recapito rispetto alla posta ordinaria, ma permette al mittente di agire prontamente in caso di ritardi nella consegna per evitare il pagamento o segnalare l'anomalia alla banca, al fine di adottare le debite precauzioni. 

Pertanto, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso, confermando la responsabilità parziale della compagnia assicurativa nella vicenda. 

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