L’amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi non incide sui contratti in essere

In caso di amministrazione straordinaria i contratti pendenti non si sciolgono automaticamente. Inoltre, una volta stabilizzatosi la prosecuzione del rapporto con la dichiarazione di subentro del commissario straordinario, i diritti dell’altro contraente vanno parametrati alle norme della legge fallimentare

L’amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi non incide sui contratti in essere

Una società fornitrice dell’Ilva di Taranto, in amministrazione straordinaria, proponeva opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo con il quale il giudice delegato aveva accolto solo in parte la sua domanda di ammissione al passivo in prededuzione. A seguito del rigetto dell’opposizione, la società creditrice ha proposto ricorso in Cassazione.

Tra i motivi di ricorso sollevati, risulta fondata la doglianza con cui la società lamenta l’omessa considerazione della comunicazione con la quale i commissari dell’Ilva avevano formalmente dichiarato di subentrare nel contratto di fornitura.

La Cassazione afferma infatti che «nell’amministrazione straordinaria il contratto pendente, ineseguito o parzialmente eseguito, prosegue ope legis e continua ad avere esecuzione anche dopo l’apertura della procedura, salvo che il commissario non eserciti, in qualsiasi momento, il potere attribuitogli dalla legge di sciogliersene; finché una simile facoltà non viene esercitata, i crediti maturati dal contraente in bonis in corrispettivo delle prestazioni effettuate in data successiva all’apertura della procedura vanno pagati in prededuzione, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 270/1999».

In altre parole, il subingresso del commissario nel contratto implica la stabilizzazione del rapporto, con l’attribuzione all’altro contraente dei diritti previsti dal decreto legislativo n. 270/1999 che a sua volta rinvia alla legge fallimentare.

Il Tribunale avrebbe dunque dovuto valutare la portata – decisiva – della formale dichiarazione dei commissari straordinari dell’Ilva di subentro nel contratto. In conclusione, la Cassazione accoglie il ricorso con rinvio (Cass. civ., sez. I, ord., 17 giungo 2024, n. 16723).

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