L’errore di calcolo non può impedire l’esdebitazione dell’imprenditore fallito

L’esdebitazione è la possibilità di liberare il fallito dai debiti che non hanno potuto essere estinti nel corso del fallimento, ma solo a precise condizioni

L’errore di calcolo non può impedire l’esdebitazione dell’imprenditore fallito

In particolare, per accedere al beneficio è necessario che l’imprenditore abbia tenuto un comportamento corretto e collaborativo nel corso dell'intera procedura e che i creditori concorsuali siano stati almeno in parte soddisfatti.

Nel caso di specie, un imprenditore fallito si era visto negare l’esdebitazione sulla base di un calcolo percentuale di soddisfazione dei creditori che in realtà era errato. Per questi motivi ha portato la decisione dei giudici di merito davanti alla Corte di cassazione.

Secondo i consolidati orientamenti giurisprudenziali, la circostanza che impedisce il beneficio dell’esdebitazione nel caso in cui non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito. Ma quest’ultimo deve procedere ad una valutazione coerente con il principio del c.d. favor debitoris che ispira l’istituto nazionale, a sua volta in linea con il favor per il discharge of debts di cui alla cd. direttiva Restructuring and Insolvency (Direttiva (UE) 2019/1023).

La direttiva Insolvency impone infatti gli stati membri di assicurare all'imprenditore persona fisica l'accesso ad almeno una procedura che porti all’integrale discharge of debts, precisando che, qualora gli Stati membri condizionino l'esdebitazione al parziale pagamento dei creditori (come nel nostro ordinamento), è necessario che la misura di tale pagamento sia proporzionata e parametrata alla concreta situazione patrimoniale del debitore, e che nel fissarla si tenga conto «dell'equo interesse dei creditori».

Sulla base di tale contesto, la Cassazione afferma che «il beneficio dell’esdebitazione debba essere concesso, a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale affatto irrisoria».

Nel caso di specie, i giudici di merito hanno dedotto l’irrisorietà della soddisfazione dei creditori chirografari sulla base di un calcolo percentuale errato rispetto al totale del passivo fallimentare. Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio (Cass. civ., sez. I, ord., 30 maggio 2024, n. 15155).

news più recenti

Mostra di più...