Lo Stato può vietare la partecipazione di investitori puramente finanziari

Logico ritenere che un avvocato non sia in grado di esercitare la sua professione in modo indipendente qualora appartenga a una società in cui taluni soci siano persone che agiscono esclusivamente come investitori puramente finanziari

Lo Stato può vietare la partecipazione di investitori puramente finanziari

Legittimo il provvedimento con cui il singolo Stato vieta la partecipazione di investitori puramente finanziari al capitale di una società di avvocati. Tale restrizione rispetto alla libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali è giustificata dall’obiettivo di garantire che gli avvocati possano esercitare la loro professione in modo indipendente e nel rispetto dei loro obblighi professionali e deontologici. Questi i punti fermi fissati dai giudici (sentenza del 19 dicembre 2024 della Corte di giustizia dell’Unione Europea), chiamati a prendere in esame le obiezioni sollevate da una società di avvocati tedesca a fronte della decisione dell’Ordine forense di Monaco di Baviera che nel novembre del 2021 ne ha disposto la cancellazione dall’albo per il fatto che una società a responsabilità limitata austriaca ne ha acquisito alcune quote sociali a fini puramente finanziari. Secondo la normativa tedesca, vigente all’epoca, solo gli avvocati e i membri di determinate professioni liberali possono diventare soci di una società di avvocati. Tale paletto è compatibile, secondo i giudici, con il diritto dell’Unione Europea, che non osta ad una normativa nazionale, come quella tedesca, che, a pena di cancellazione dall’Ordine forense, vieta che quote sociali di una società di avvocati siano trasferite ad un investitore puramente finanziario che non intenda esercitare in detta società un’attività professionale. Questa restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali è giustificata da motivi imperativi di interesse generale, precisano i giudici. Quindi, uno Stato ha il diritto di ritenere che un avvocato non sia in grado di esercitare la sua professione in modo indipendente e nel rispetto dei suoi obblighi professionali e deontologici qualora appartenga a una società in cui taluni soci siano persone che agiscono esclusivamente come investitori puramente finanziari, senza esercitare la professione di avvocato o un'altra professione soggetta a norme analoghe.

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