Matrimonio breve, lei voleva solo fare una prova: niente risarcimento per il marito

La riserva mentale circa la concreta possibilità della dissoluzione del matrimonio è improduttiva di effetti per l’ordinamento italiano, anche dal lato del coniuge che ha subito la situazione ma che non è titolare di un interesse meritevole di tutela risarcitoria, pur avendo fatto affidamento sulla mancanza di quella riserva

Matrimonio breve, lei voleva solo fare una prova: niente risarcimento per il marito

Lei vuole solo provare il matrimonio, che difatti dura appena sei mesi: niente risarcimento per il marito. Respinta definitivamente l’istanza avanzata da un uomo verso l’ex moglie. Per i giudici (ordinanza numero 28390 del 5 novembre 2024 della Cassazione) non rappresenta fatto costitutivo di responsabilità risarcitoria l’omessa comunicazione da parte di uno dei due coniugi, prima della celebrazione del matrimonio, dello stato psichico di concreta incertezza circa la permanenza del vincolo matrimoniale e della scelta di contrarre matrimonio con la riserva mentale di sperimentare la possibilità che detto vincolo non si dissolva. Respinta la tesi proposta dall’uomo e mirata a presentare come illecito civile il comportamento omissivo prenuziale di natura dolosa della donna e l’ingannevole reticenza della donna su circostanze rilevanti e significative per il matrimonio come lo sposarsi solo per prova, in violazione dei doveri di correttezza e buonafede, con conseguenti danni, patrimoniali e non patrimoniali per lui. Per i giudici, difatti, è evidente l’assenza di un comportamento, da parte della donna, che possa essere configurato quale produttivo di un danno ingiusto, o altrimenti pregiudizievole sulla base di una sorta di responsabilità prenegoziale, ai danni dell’uomo. L’assunto di fondo dell’uomo è la denuncia della portata dannosa della mancata comunicazione da parte di uno dei coniugi, prima della celebrazione delle nozze, della riserva mentale di contrarre il matrimonio per prova, ossia quale esperimento derivante dalla condizione di incertezza della futura sposa circa la possibilità dell’insorgenza di fatti che avrebbero potuto rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Per quanto concerne la questione della responsabilità risarcitoria per la mancata comunicazione, da parte della donna, della riserva mentale sulla possibile dissolubilità del matrimonio a causa del ravvisato concreto rischio di emersione di fatti che avrebbero potuto rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, rischio che la futura sposa si era rappresentata al punto di contrarre il matrimonio per prova, i magistrati osservano che la libertà matrimoniale è un diritto della personalità, sancito anche dalla ‘Convenzione europea dei diritti dell’uomo’, e, benché il matrimonio sia un atto di autonomia privata, non può esservi attribuito l’effetto impegnativo del vincolo previsto in materia di efficacia dei contratti, anche perché non si può ignorare l’esistente diritto di chiedere la separazione giudiziale al cospetto di un fatto tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Non a caso, in materia di famiglia è previsto il diritto di ciascun coniuge, a prescindere dalla volontà o da colpe dell’altro coniuge, di separarsi e divorziare, in attuazione di un diritto individuale di libertà riconducibile alla Costituzione. Per fare chiarezza, poi, i magistrati sottolineano che l’atto di impegno matrimoniale è rimesso alla libera e responsabile scelta del soggetto, quale espressione della piena libertà di autodeterminarsi al fine della celebrazione del matrimonio. Tale libertà non può essere limitata da un obbligo giuridico di comunicare al proprio coniuge uno stato soggettivo quale l’incertezza circa la permanenza del vincolo matrimoniale, avvertendo il soggetto il rischio concreto della sua dissoluzione ed effettuando la scelta matrimoniale nella consapevolezza di tale rischio, ciò che in altri termini comporta un tentativo o prova di convivenza matrimoniale. Affinché tale libertà non sia compromessa dall’incombenza di una conseguenza quale la responsabilità risarcitoria derivante dall’inottemperanza ad un dovere giuridico, la comunicazione, in quanto relativa alla sfera personale affettiva, può comportare esclusivamente un dovere morale o sociale. Perciò, alla luce della libertà della scelta matrimoniale, non emergono, dalla mancata comunicazione dello stato d’animo di incertezza in questione, un interesse dell’altro coniuge meritevole di tutela da parte dell’ordinamento con il riconoscimento del rimedio risarcitorio e, dunque, un danno ingiusto. Di conseguenza, la riserva mentale circa la concreta possibilità della dissoluzione del matrimonio è così improduttiva di effetti per l’ordinamento italiano, sia dal lato del coniuge portatore della riserva, che non può avvantaggiarsene fino a conseguire la nullità del matrimonio – in conformità, del resto, alla generale irrilevanza della riserva mentale in materiale negoziale –, sia dal lato dell’altro coniuge, che non è titolare di un interesse meritevole di tutela risarcitoria per l’ordinamento, per avere fatto affidamento sulla mancanza di quella riserva.

news più recenti

Mostra di più...