Motociclo usato ma assicurato con clausola “valore a nuovo”: l’assicurazione non paga

Negato il risarcimento chiesto dalla proprietaria per il valore a nuovo del mezzo. Decisivo il fatto di non aver dichiarato che il veicolo, in realtĂ , era giĂ  stato utilizzato.

Motociclo usato ma assicurato con clausola “valore a nuovo”: l’assicurazione non paga

Una giovane motociclista decise di registrare e assicurare il suo veicolo contro furti, firmando una clausola chiamata “valore a nuovo” con l'assicurazione. Questa garanzia avrebbe dovuto coprire il risarcimento del prezzo di listino in caso di furto entro un anno dall'immatricolazione. Tuttavia, la proprietaria non comunicò un dettaglio cruciale: il motociclo era già stato utilizzato per due anni su pista prima dell'immatricolazione, rendendolo non più nuovo al momento della registrazione.

La domanda sorge spontanea: la compagnia assicurativa deve comunque rimborsare la ragazza al prezzo di listino convenuto?

Secondo la logica assicurativa, il contratto tra assicurato e compagnia garantisce il risarcimento del danno entro i limiti del valore reale del bene assicurato. Se l'assicurato inganna la compagnia, l'assicurazione diventa nulla. In mancanza di inganno, il contratto è valido solo fino al valore effettivo del bene assicurato, evitando così sovrassicurazioni.

In caso di furto del motociclo, se la motociclista aveva pattuito il rimborso al prezzo di listino con la clausola “valore a nuovo”, ma non aveva rivelato l'uso precedente su pista, la compagnia assicurativa non sarà obbligata a risarcirla per il prezzo di listino. La regola sancisce che il rimborso avverrà soltanto in base al valore reale del mezzo al momento del furto, in conformità all'articolo 1909 c.c. (Tribunale di Torino, sentenza 17 giugno 2024).

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