Multe a raffica per il tassista: lo salva la data relativa all’acquisizione della licenza

Respinta la tesi del Comune, secondo cui la licenza era scaduta e quindi il tassista aveva transitato illegittimamente nella ‘ZTL’ e nella corsia riservata ai mezzi pubblici

Multe a raffica per il tassista: lo salva la data relativa all’acquisizione della licenza

In caso di cessione della ‘licenza taxi’, il quinquennio di efficacia (non della licenza, ma) della vidimazione decorre dalla cessione (che, evidentemente, è stata autorizzata dal Comune) e non dal momento del primo rilascio del titolo abilitativo. Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 26792 del 15 ottobre 2024 della Cassazione), i quali hanno così accolto le obiezioni sollevate da un tassista romano ritrovatosi con be quarantaquattro verbali, elevati tra maggio e giugno 2017, per essere transitato con il suo taxi nella ‘ZTL’ e nella corsia riservata ai mezzi pubblici senza l’autorizzazione, in quanto, secondo il Comune di Roma, la licenza del taxi era scaduta nell’aprile del 2017, in mancanza di vidimazione quinquennale. Il tassista ha spiegato ai giudici che la licenza doveva essere vidimata ai primi di luglio del 2017, alla scadenza del quinquennio, decorrente da quando, cioè i primi di luglio del 2012, egli l’aveva acquistata dal precedente titolare, a cui era stata rilasciata nei primi di aprile del 2012. Per i giudici è necessario fare riferimento al ‘regolamento taxi’ vigente a Roma, regolamento secondo cui “le licenze e le autorizzazioni hanno validità illimitata, a condizione che vengano sottoposte a vidimazione quinquennale presso il competente ufficio capitolino. La vidimazione è condizionata al permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal regolamento per il rilascio del titolo e per l’esercizio della professione”. Proprio a fronte di tali elementi, in caso di cessione della ‘licenza taxi’, il quinquennio di efficacia (non della licenza, ma) della vidimazione decorre dalla cessione (che, evidentemente, è stata autorizzata dal Comune) e non dal momento del primo rilascio del titolo abilitativo. Evidente, quindi, secondo i giudici, l’errore compiuto dal Comune, avendo affermato che la modificazione soggettiva del titolare della licenza non incide sul relativo periodo di validità. Vero, invece, il contrario: la data della cessione della licenza – che presuppone che ‘Roma Capitale abbia accertato la sussistenza dei requisiti in capo al cessionario – segna il nuovo dies a quo ai fini della decorrenza della vidimazione quinquennale del titolo abilitativo. Nel caso specifico, allorché sono stati emessi i verbali di contravvenzione (maggio-giugno 2017), la licenza era valida, chiariscono i giudici, perché non era trascorso un quinquennio dalla sua cessione (avvenuta ai primi di luglio del 2012) dal vecchio al nuovo titolare.

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