Niente revoca dell’assegno divorzile all’ex moglie anche se ha un nuovo compagno
Decisiva la mancanza di prove provate in merito alla sussistenza di un progetto di vita col nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche e reciproci obblighi di assistenza morale e materiale

Impossibile attribuire all’ex moglie una convivenza more uxorio, a fronte della relazione da lei intrapresa con un altro uomo, a fronte di dati secondari quali viaggi e vacanze estive, sempre in coppia, frequentazione domestica occasionale, dazioni di denaro. Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 27043 del 18 ottobre 2024 della Cassazione), i quali hanno perciò respinto l’istanza con cui l’ex marito della donna ha chiesto la revoca dell’assegno divorzile che è tenuto a versarle. Per fare chiarezza, poi, i giudici aggiungono che l’instaurazione, da parte dell’ex coniuge, di una stabile convivenza di fatto incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con un soggetto terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno. In questa ottica, ai fini della revoca dell’assegno divorzile, la convivenza more uxorio instaurata dall’ex coniuge che ne sia beneficiario può costituire fattore impeditivo del relativo diritto anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un progetto di vita con un nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche e reciproci obblighi di assistenza morale e materiale. In tale prospettiva è necessario tenere conto, quale elemento indiziario, dell’eventuale coabitazione con l’altra persona, in ogni caso valutando nel loro complesso l’insieme di fatti secondari noti in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale. Dunque, la coabitazione assume una valenza indiziaria, ai fini della prova dell’esistenza di un rapporto di convivenza di fatto, elemento indiziario da valutarsi in ogni caso non atomisticamente ma nel contesto, tenendo conto anche delle circostanze, mentre, viceversa, l’assenza della coabitazione non è di per sé decisiva. Occorre, comunque, in mancanza dell’elemento oggettivo della stabile coabitazione, che l’accertamento dell’effettivo legame di convivenza, allorquando esso costituisca un fattore impeditivo del diritto all’assegno divorzile, sia compiuto in modo rigoroso, in riferimento agli elementi indiziari potenzialmente rilevanti, perché gravi e precisi. A titolo esemplificativo si può fare riferimento ad alcuni indici, quali l’esistenza di figli, la comunanza di rapporti bancari o altre patrimonialità significative, la contribuzione al menage familiare. Deve esserci, in sostanza, un progetto di vita con il nuovo partner, dal quale inevitabilmente discendono reciproche contribuzioni economiche.