Omessa informazione sui markers epatici emersi anni prima: riconosciuto il risarcimento alla paziente

La Corte d’Appello di Palermo ha riconosciuto alla donna il diritto al risarcimento del danno per la perdita della chance di guarigione dovuta al ritardo nell’intraprendere le cure

Omessa informazione sui markers epatici emersi anni prima: riconosciuto il risarcimento alla paziente

Una donna chiedeva al Tribunale di Palermo un risarcimento di oltre 2milioni di euro per il danno non patrimoniale subito a causa del comportamento colposo dei sanitari dell’Ospedale che, nel 1992 in occasione di un intervento di tiroidectomia, non le avevano comunicato la positività al virus C, circostanza scoperta solo nel 2014, quando la patologia era già evoluta in cirrosi epatica.

Il giudice, tenendo conto degli esiti della CTU, ha ritenuto carente il nesso di causalità tra tale comportamento omissivo colposo e il danno sulla base della considerazione esposta dal CTU: «sicuramente l'omessa comunicazione di positività ad HCV ha causato un effettivo ritardo nella valutazione dello stato della malattia ed ha impedito alla paziente di poter essere avviata a specifici protocolli diagnostico-terapeutici; se questi avrebbero effettivamente evitato l'insorgenza della cirrosi compensata come poi mostrato nel 2014 non è possibile asserirlo con sufficiente grado di probabilità, attesi unicamente i dati statistici sopra riportati, anche alla luce del genotipo (1b) di HCV presentato dalla paziente». La domanda veniva quindi rigettata.

La donna ha proposto appello e la Corte territoriale ha ribaltato la decisione di primo grado, riconoscendo alla donna il diritto al risarcimento del danno per perdita della chance di guarigione determinata dal ritardo nell’intraprendere le cure, quantificata in una percentuale di circa il 15%. Secondo i Giudici dell’appello tale percentuale è infatti sufficiente per configurare un pregiudizio suscettibile di risarcimento in termini economici.

Il comportamento colposo dei sanitari è inoltre fuori dubbio a fronte dell’omessa informazione sulla positività ad infezione da virus HCV non indicata nella relazione di dimissione né comunicata in altro modo alla paziente. Secondo la Corte, anche se con percentuali basse intorno al 15%, ci sarebbe stata una maggiore probabilità di guarigione in assenza di tale totale omessa informazione che di fatto impedito l'avvio precoce di terapie adeguate che avrebbero potuto rallentare e diminuire l'evoluzione negativa e l'aggravamento della malattia.

In conclusione, in applicazione dei criteri delle Tabelle di Milano, la Corte ha liquidato il risarcimento attraverso l’applicazione, alla percentuale del danno biologico riconosciuta per la cirrosi epatica contratta, della percentuale aggiuntiva del 15% per la perdita della chance di guarigione (App. Palermo, sez. II, sent., 29 marzo 2024).

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