Per il profugo niente acquisto a prezzo scontato della casa popolare non inserita nel piano regionale di vendita
Respinta la richiesta avanzata da una persona avente lo status di profugo e mirata all’acquisto della casa popolare assegnatale
Decisivo il riferimento alla lettera della norma, inequivoca nel negare che l’ospitalità temporanea – sia essa motivata da esigenze familiari o di assistenza – possa determinare inserimento, ad alcun titolo, nel nucleo familiare dell’assegnatario
Il diniego da parte dell’assicurato dev’essere esercitato conformemente al canone di buonafede e, cioè, avendo a riferimento anche l’interesse dell’assicuratore ad evitare il rischio, senza alcun vantaggio per l’assicurato, di corrispondere un indennizzo più elevato per la quota di rischio non coperta dalla franchigia contrattuale