Plausibile l’applicazione del cosiddetto ‘cram down’ fiscale anche al concordato in continuità

Fondamentale però che vi sia l’obiettivo di garantire una soddisfazione maggiore per i creditori rispetto alla liquidazione giudiziale

Plausibile l’applicazione del cosiddetto ‘cram down’ fiscale anche al concordato in continuità

Plausibile l’applicazione del cosiddetto ‘cram down’ fiscale anche al concordato in continuità. Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza del 13 febbraio 2025 del Tribunale di Pavia), chiamati a prendere in esame la posizione di una ‘srl’ ammessa alla procedura di concordato con continuità aziendale indiretta. Irrilevante, nel caso specifico, l’opposizione dell’Agenzia delle Entrate alla possibile omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale indiretta della società in liquidazione. I giudici hanno applicato il ‘cram down’ fiscale, alla luce del ‘Codice della crisi d’impresa’, stabilendo che l’adesione dell’amministrazione finanziaria non era necessaria per l’approvazione del concordato, poiché, comunque, il trattamento proposto ai creditori pubblici risultava più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. Entrando nei dettagli, l’opposizione proposta dall’Agenzia delle Entrate si è basata sulla presunta natura liquidatoria del concordato e sulla connessa mancata tutela dei posti di lavoro, ma i giudici hanno ritenuto comunque configurabile la continuità aziendale indiretta, nonostante l’assenza di dipendenti, e hanno ritenuto la procedura adottata come quella idonea a garantire la valorizzazione dell’attivo. Difatti, la proposta prevede, in sostanza, l’affitto di un ramo d’azienda con successiva vendita dell’azienda e di altri beni aziendali (magazzino e impianti), con l’obiettivo di garantire una soddisfazione maggiore per i creditori rispetto alla liquidazione giudiziale e prevedendo una corretta distribuzione del valore liquidatorio tra i creditori.

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