Proposta di concordato preventivo: la Cassazione accoglie il ricorso per mancata veridicità dei dati contabili
In tema di proposta di concordato preventivo, la relazione del professionista deve attestare la veridicità di tutti i dati contabili e spiegare le ragioni per le cui la soluzione concordataria con la prosecuzione dell’attività consente il miglior soddisfacimento dei creditori

Il titolare di una farmacia chiedeva al Tribunale l’ammissione al concordato preventivo, depositando tutta la documentazione necessaria, ovvero la proposta, il piano e la relazione di fattibilità redatta dell’esperto. Dopo l’approvazione dei creditori, il piano riceveva l’ok dal Tribunale con l’omologazione.
Il provvedimento veniva però impugnato da uno dei creditori dissenzienti oltre che dall’Agenzia delle Entrate che lamentavano la mancata inclusione nel piano di alcuni asset riconducibili al debitore che avrebbero potuto offrire una maggiore soddisfazione dei crediti.
L’opposizione veniva rigettata con decreto successivamente oggetto di ricorso in Cassazione da parte del creditore insoddisfatto che lamenta, sostanzialmente, le carenze della relazione dell’esperto.
Il ricorso risulta fondato. La Cassazione ricorda infatti che la relazione del professionista deve attestare la veridicità di tutti i dati contabili e dar conto compiutamente delle ragioni per le quali la soluzione concordataria con la prosecuzione dell’attività consente il miglior soddisfacimento dei creditori. Nel caso di specie, la relazione risultava insufficiente circa alcuni assets del debitore non compresi dall’attivi, nonché per la mancata attestazione della veridicità del valore di avviamento dell’impresa.
Quanto al ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, la Cassazione condivide l’affermazione di una carenza di legittimazione ad impugnare il decreto di omologazione del concordato preventivo. Infatti, deve escludersi che il creditore che non abbia proposto opposizione sia poi legittimato a reclamare il provvedimento di omologazione, in qualità di terzo, in ragione del fatto che il suo interesse a veder respinta la proposta di concordato è sorto solo in un momento successivo all’instaurazione del procedimento. Tale interesse potrà, invece, essere tutelato mediante il ricorso ai rimedi previsti dall’articolo 186 della legge fallimentare.
Concludendo, la Corte accoglie il ricorso del creditore dissenziente e cassa il decreto impugnato con rinvio alla Corte d’appello (Cass. civ., sez. I, ord., 19 giugno 2024, n. 16932).