Ragazzino folgorato da un lampione: Comune colpevole
Ad inchiodare l’ente pubblico sono state le condizioni dei lampioni, che non erano in sicurezza o recintati ed erano palesemente fatiscenti

La colpa dei singoli dipendenti del Comune è completamente irrilevante ai fini del titolo di responsabilità dell’ente pubblico, responsabilità che è pressoché obiettiva e prescinde dalle altrui condotte negligenti. Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 25200 del 19 settembre 2024 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo al drammatico episodio verificatosi in un piccolo Comune siciliano. Chiara la cronaca dei fatti. Un gruppo di giovani stavano giocando a pallone presso il piazzale antistante una scuola media, quando uno di loro ha scavalcato la recinzione per recuperare il pallone finito lontano e, nel fare rientro nel piazzale, mentre scavalcava nuovamente la recinzione, si è appoggiato ad un lampione, morendo per folgorazione. La Procura della Repubblica ha avviato un’indagine per omicidio colposo, e ciò ha condotto alla celebrazione di tre procedimenti penali: uno nei confronti del responsabile dell’ufficio tecnico del Comune, un altro nei confronti del direttore dei lavori titolare della ditta esecutrice dell’impianto di illuminazione che serviva il piazzale ed un terzo nei confronti della ditta con cui il Comune aveva stipulato una convenzione avente ad oggetto la manutenzione degli impianti di illuminazione siti sul territorio comunale. I primi due procedimenti si sono conclusi con pronuncia assolutoria, mentre il terzo si è concluso con una condanna per omicidio colposo. Inevitabile un ulteriore strascico giudiziario per certificare la responsabilità dell’ente pubblico. Su questo fronte si sono mossi i familiari del ragazzo deceduto, chiedendo anche un adeguato risarcimento del danno. Ebbene, per i giudici non ci sono dubbi sulle colpe attribuibili al Comune. Per meglio inquadrare la questione, viene osservato che nel processo penale il Comune, citato come responsabile civile, era chiamato a rispondere del fatto penalmente illecito contestato al funzionario, mentre nel processo civile il Comune è stato chiamato a rispondere per il fatto proprio in relazione alla custodia di un bene di proprietà comunale. E in questa ottica non è sufficiente – anzi, è del tutto irrilevante – la dimostrazione dell’assenza di colpa da parte del custode, ma si richiede la prova positiva della causa esterna (fatto materiale, fatto del terzo, fatto dello stesso danneggiato) che – quanto ai fatti materiali e del terzo, per imprevedibilità, eccezionalità, inevitabilità, nonché, quanto a quelli del danneggiato, per anche sola sua colpa – sia completamente estranea alla sfera di controllo del custode, restando così a carico di quest’ultimo anche il danno derivante da causa rimasta ignota. Ampliando l’orizzonte, poi, la responsabilità del custode può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole. E poi il Comune è custode dell’immobile e dei suoi impianti fissi e come tale responsabile oggettivamente. Ai fini della configurabilità della responsabilità, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa e senza che rilevi a riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. Nel caso specifico, il giovane è morto per folgorazione e i lampioni, si è appurato, non erano in sicurezza o recintati. Palese, quindi, il nesso causale tra l’evento morte e le condizioni fatiscenti dell’intero impianto di illuminazione.