Responsabilità e chiamata in causa tra venditore, acquirente e costruttore

Un venditore di una casa può chiamare un costruttore terzo solo per evitare responsabilità per gravi difetti nella costruzione, non per non aver comunicato all'acquirente i difetti conosciuti.

Responsabilità e chiamata in causa tra venditore, acquirente e costruttore

Nel caso in esame, un acquirente di una casa citava in giudizio il venditore per chiedere la risoluzione di vizi, un rimborso parziale e il risarcimento dei danni. Il venditore chiamava in causa la società costruttrice.

Il Tribunale condannava solo il venditore poichè la richiesta non era chiara e non conteneva una specifica azione prevista dalla legge.

In appello, il venditore cercava la condanna del costruttore. La Corte d'appello trovò responsabile il costruttore e il venditore per non aver informato l'acquirente dei difetti conosciuti. La società costruttrice doveva pagare, quindi, per le conseguenze economiche.

Il caso in oggetto arriva in Cassazione, dove si è discusso se la chiamata in causa del terzo fosse appropriata o meno. Il Collegio ha chiarito a riguardo che il costruttore non era responsabile per la mancata comunicazione dei difetti da parte del venditore ed ha, inoltre, stabilito che il termine per segnalare i difetti può essere esteso solo dopo determinate verifiche tecniche.

Nel caso in questione, il venditore non conosceva tutti i dettagli dei difetti finché non furono fatti accertamenti.

Pertanto, la S.C. non ha accettato le doglianze secondo cui una richiesta di danni al terzo formulata in modo vago doveva considerarsi nuova.

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