Responsabilità medica e fallimento

La controversia in questione riguarda la richiesta di risarcimento presentata da una coppia di genitori per i danni subiti dal loro figlio a causa di un grave problema di mancanza di ossigeno alla nascita

Responsabilità medica e fallimento

 

Il fatto è stato attribuito alla negligenza del personale medico della struttura ospedaliera dove era stata ricoverata la madre. Questa struttura non aveva un pediatra o un neonatologo in sala operatoria né un'unità di terapia intensiva per neonati.

La struttura ospedaliera coinvolta ha presentato ricorso, ma è stata sollevata un'eccezione riguardo alla sua bancarotta, dichiarata in seguito alla presentazione della causa. Secondo le indicazioni della Corte Suprema, la questione del recupero di denaro da parte di un'impresa in crisi rientra nella competenza esclusiva del giudice delegato per fallimento, con l'effetto che se l'azione viene presentata in un tribunale civile ordinario, deve essere dichiarata, di diritto, inammissibile o improcedibile.

Tuttavia, questa obiezione è stata trovata infondata. Infatti, in relazione all'ammissione di crediti in un fallimento con riserva, l'articolo 96 della legge fallimentare deve essere interpretato in modo da includere i crediti oggetto di una sentenza non passata in giudicato emessa prima della bancarotta. Anche se un creditore ha visto respinta la sua richiesta di accertamento del credito prima del fallimento, può ancora essere riconosciuto come creditore in base a una sentenza che ha respinto la domanda, considerata favorevole al creditore. In sostanza, ottenendo una sentenza a favore del credito prima dell'avvio della procedura fallimentare, il creditore può essere ammesso tra i creditori del fallimento con riserva. Non si verifica quindi l'improcedibilità della richiesta. (Cass. civ., sez. III, ord., 21 giugno 2024, n. 17154)

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