Revisione dell’assegno di mantenimento per il figlio minorenne: verificare gli eventuali effetti di nuove circostanze

Necessario capire se sia stato alterato l’equilibrio raggiunto con l’originario provvedimento

Revisione dell’assegno di mantenimento per il figlio minorenne: verificare gli eventuali effetti di nuove circostanze

A fronte della ipotesi di revisione del contributo al mantenimento del figlio minorenne, non si può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti e dell’entità dell’assegno, bensì ci si deve limitare a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l’equilibrio raggiunto con il provvedimento originario, di conseguenza adeguando l’importo o l’obbligo della contribuzione alla eventuale nuova situazione patrimoniale. Questo il principio applicato dai giudici (ordinanza numero 25107 del 18 settembre 2024 della Cassazione), chiamati a prendere in esame le obiezioni sollevate da un uomo in merito all’assegno di mantenimento per il figlio – nato da una breve relazione sentimentale con una donna – posto a suo carico. Per maggiore chiarezza, poi, i giudici aggiungono che nell’accertare la capacità economico dei due genitori bisogna considerare tutte le componenti patrimoniali e reddituali, attribuendo valore solo indiziario e non esaustivo alle risultanze delle dichiarazioni fiscali. Per replicare negativamente alle obiezioni sollevate dall’uomo, i giudici precisano che, a fronte della richiesta di revisione del contributo al mantenimento dei figli in ragione del mutamento delle condizioni anche economiche dei genitori, il relativo provvedimento presuppone non soltanto l’accertamento di una sopravvenuta modifica delle menzionate condizioni, ma anche l’idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell’assegno di mantenimento per il figlio.

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