Rifornimento con benzina contaminata: otto giorni di tempo per consentire all’automobilista di denunciare il problema
L’azione di responsabilità contrattuale fondata sui vizi della merce e azionabile nei confronti del titolare della pompa di benzina è soggetta ai termini di decadenza della denunzia al venditore entro otto giorni dalla scoperta del vizio e a quello di prescrizione in un anno dalla consegna del bene

Automobilista a bocca asciutta, cioè senza alcun ristoro economico, nonostante i problemi manifestati dalla propria autovettura dopo il rifornimento con benzina contaminata. A tradirlo è la reazione tardiva. Ciò alla luce del principio, fissato dai giudici (sentenza del 6 febbraio 2025 del Tribunale di Foggia), secondo cui l’azione di responsabilità contrattuale fondata sui vizi della merce e azionabile nei confronti del titolare della pompa di benzina è soggetta ai termini di decadenza della denunzia al venditore entro otto giorni dalla scoperta del vizio e a quello di prescrizione in un anno dalla consegna del bene. Per maggiore chiarezza, i giudici ricordano che il termine annuale di prescrizione dell’azione di garanzia per i vizi decorre dalla data della consegna (effettiva e materiale, che pone il compratore a diretto contatto con il bene) e non può farsi coincidere con la data di stipulazione del contratto, in mancanza della prova della coincidenza temporale tra le due date, spettando a chi eccepisce la prescrizione l’onere della prova in ordine alla individuazione temporale del dies a quo. Per quanto riguarda proprio il dies a quo, bisogna distinguere fra vizi apparenti e vizi occulti. L’individuazione della riconoscibilità dei vizi quale dies a quo del termine di decadenza dell’azione di garanzia va effettuata tenendo conto della qualità delle parti e della natura della cosa medesima. Nel caso di vizi apparenti, il termine di otto giorni per la denunzia decorre da quando il diritto di proprietà è stato trasferito ed il compratore è stato messo in condizione di esaminare la merce, vale a dire, di regola, dal giorno in cui questa gli è stata consegnata. Nel caso di vizi non apparenti – ossia di vizi occulti o comunque non rilevabili attraverso un sommario esame della cosa – il termine decorre dalla loro scoperta, che si verifica nel momento in cui il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva circa l’esistenza dei vizi. Sicché, ove il rinvenimento avvenga per gradi ed in tempi successivi, occorre avere riguardo al momento in cui esso sia stato completato. Tornando all’episodio oggetto del processo, dalla documentazione disponibile risulta inequivocabilmente che il l’automobilista abbia acquisito la certezza oggettiva dell’esistenza e della rilevanza dei vizi lamentati, quanto meno a fine febbraio del 2006, allorché è stata emessa la fattura per la riparazione del mezzo, da cui risulta che il danno all’impianto di alimentazione è stato cagionato dalla presenza di gasolio contaminato. Ebbene, pur avendo l’automobilista tempestivamente denunciato i vizi con raccomandata ad inizio marzo del 2006, tuttavia, egli ha introdotto il relativo giudizio solo nel febbraio del 2011, allorché il termine di prescrizione era abbondantemente spirato.