Rilevamento della velocità media: multa legittima anche se il cartello non lo specifica

È irrilevante, secondo i giudici, il fatto che il rilevamento elettronico sia stato effettuato sulla velocità media e che ciò non sia stato segnalato agli automobilisti

Rilevamento della velocità media: multa legittima anche se il cartello non lo specifica

Nel 2015 un’auto veniva sanzionata per aver violato il limite di velocità, come rilevato dai sistemi di apparecchiatura elettronica installato dal Comune.

A seguito dell’opposizione, il giudice di pace confermava la sanzione, mentre in Tribunale la decisione veniva ribaltata con l’annullamento del verbale. Decisivo è risultato che «la violazione è stata accertata mediante apparecchiatura elettronica che misura la velocità degli autoveicoli non con riferimento ad un punto fisso, ma in relazione alla velocità media da essi tenuta in un determinato tratto stradale e tale caratteristica di rilevamento non era stata adeguatamente segnalata agli automobilisti, indicando il cartello ivi esistente soltanto la dicitura ‘Controllo elettronico della velocità’, senza riferimento alla circostanza che il controllo sarebbe stato eseguito calcolando la velocità media».

Il Comune ha impugnato tale sentenza in Cassazione sottolineando che il codice della strada si limita a prescrivere, a carico dell’amministrazione, l’obbligo di segnalare la presenza dell’apparecchio elettronico di rilevamento della velocità, senza ulteriori precisazioni. L’impugnazione coglie nel segno.

La Cassazione, accogliendo il ricorso del Comune, afferma infatti che «il codice della strada prevede l’utilizzabilità delle apparecchiature di controllo della velocità anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, stabilendo che esse devono essere segnalate e ben visibili, mediante l’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosa Le norme si limitano a stabilire, quale condizione per l’uso di tali apparecchi, solo la loro previa adeguata segnalazione, senza ulteriori precisazioni».

La lettura della norma dimostra che oggetto dell’obbligo di segnalazione è la presenza dell’apparecchio automatico di controllo di velocità, non il tipo di apparecchio né le modalità con cui esso opera. Inoltre «significativo al riguardo è che tale obbligo sia formulato allo stesso modo per tutti gli apparecchi elettronici di rilevamento della velocità, senza distinzioni tra quelli che compiono tale accertamento da un punto fisso ovvero, come si esprime la norma, tramite calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonostante questo tipo di strumento sia espressamente previsto dalla stessa disposizione di legge. L’indistinta previsione da parte della legge dell’obbligo di segnalazione per gli uni e gli altri mezzi di rilevamento della velocità dei veicoli impedisce pertanto di operare distinzioni in ordine al contenuto di tale obbligo, potendosi logicamente sostenere, a contrario, che se la legge avesse voluto operare una diversificazione della segnalazione in relazione ai diversi tipi di apparecchi utilizzabili l’avrebbe certamente introdotta».

news più recenti

Mostra di più...