Sanzione istantanea per la guida con patente sospesa
Non necessaria la definizione del procedimento, amministrativo o giurisdizionale, proposto avverso l’ordinanza di sospensione della patente

In materia di illeciti stradali, la condotta, consistita nel circolare abusivamente nel periodo di sospensione della patente, è sanzionata dal Codice della Strada come illecito istantaneo, previsto a garanzia dell’interesse pubblicistico alla sicurezza della circolazione stradale e della tutela della vita umana, il cui perfezionamento non richiede perciò che sia prima definito il procedimento, amministrativo o giurisdizionale, proposto avverso l’ordinanza di sospensione della patente. Questo il principio di diritto richiamato dai giudici (ordinanza numero 29652 del 18 novembre 2024 della Cassazione), i quali hanno di conseguenza respinto le obiezioni sollevate, all’unisono, dal conducente e autore materiale dell’illecito e dal proprietario del veicolo a fronte del provvedimento emesso dalla Prefettura con cui era stata disposta la revoca della patente di guida nei confronti del conducente ed era stata applicata nei confronti di entrambi i soggetti, coobbligati in solido, la sanzione amministrativa di 2mila e 4 euro, per avere il conducente circolato abusivamente durante il periodo di sospensione della patente. Per fare chiarezza sulla questione, comunque, i giudici ribadiscono che la sanzione pecuniaria e la revoca della patente si applicano a chi circola abusivamente – cioè in maniera arbitraria e non avendone titolo – nel periodo di sospensione della patente di guida, e ciò a prescindere dalle sorti dell’opposizione avverso la sospensione della patente. Decisivo il richiamo alla ratio legis della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana. In questa ottica, difatti, in tema di violazioni del codice della strada, la sanzione amministrativa prevista per avere circolato durante il periodo di sospensione della patente, si applica non solo nei casi in cui la circolazione abusiva si verifichi successivamente all’adozione formale del provvedimento del Prefetto di sospensione della patente, ma anche quando la circolazione medesima si realizzi nel periodo successivo al ritiro della patente da parte degli agenti accertatori, preordinato alla irrogazione della sua sospensione e di cui, perciò, anticipa l’efficacia.