Scarsa empatia, poca autonomia, incapacità di controllo nella mamma portano all’adozione della figlia
La Cassazione ha confermato il provvedimento di adozione della bambina a causa delle carenze della donna come genitore

Ricostruita la vicenda, i giudici di merito ritengono necessario dare la piccola in adozione a fronte delle grandi lacune genitoriali della madre e dello stato di abbandono della bambina.
Decisive risultano l’attualità e la non recuperabilità dello stato psicopatologico della donna, affetta da psicosi epilettica con gravi disturbi del comportamento, con riconoscimento di invalidità totale e permanente inabilità lavorativa al 100%.
La donna ha provato la strada del ricorso in Cassazione ma le speranze sono risultate vane. Impossibile, difatti, secondo i Supremi Giudici ipotizzare un possibile recupero della donna nella sua qualità genitoriale.
A questo proposito la sentenza precisa che «nel corso degli anni sono stati attuati numerosi interventi e sono state promosse tutte le azioni necessarie ed opportune per il benessere psico-fisico della minore, tra cui anche l’affidamento extrafamiliare, nonché interventi di sostegno alla genitorialità», e ancora che «sono stati effettuati, da parte di tutti gli operatori coinvolti, innumerevoli tentativi di intervento, sostegno e supporto, e più volte sono stati richiesti dai ‘Servizi sociali’ e dal Tribunale accertamenti a cui, però, la donna si è sempre sottratta, non presentandosi al ‘Centro di salute mentale’ o non proseguendo con i percorsi di sostegno alla genitorialità appena iniziati».
In altre parole, «tutti i tentativi effettuati nel corso del tempo, volti al recupero e alla formazione delle capacità genitoriali della donna» sono andati a vuoto, anche a causa della «persistente negazione», da parte sua, «della patologia» che l’affligge da tempo.
Di conseguenza, «proprio in considerazione dell’interesse superiore della minore, deve essere dichiarato lo stato di adottabilità, stante la incapacità genitoriale» della madre.
In conclusione, quindi, «i dati incrociati dei colloqui e dei test somministrati mettono in luce un comportamento complessivamente disfunzionale e lacunoso, non adeguato alle esigenze psico-evolutive della figlia».
A fronte della accertata totale inidoneità della donna come madre, non resta che optare per l’adozione per salvaguardare la bambina e garantirle uno sviluppo psico-fisico adeguato (Cass. civ., sez. I, ord., 17 giugno 2024, n. 16716).