Separazione e casa coniugale: al coniuge assegnatario spettano le spese relative all’uso dell’immobile

Irrilevante il fatto che l’immobile sia di proprietà dell’altro coniuge. La gratuità dell’assegnazione riguarda solo il canone

Separazione e casa coniugale: al coniuge assegnatario spettano le spese relative all’uso dell’immobile

In materia di separazione personale, l’assegnazione della casa coniugale esonera il coniuge assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario esclusivo dell’immobile assegnato. Di conseguenza, qualora il giudice attribuisca ad uno dei coniugi l’abitazione di proprietà dell’altro coniuge, la gratuità di tale assegnazione si riferisce solo all’uso dell’abitazione medesima (per la quale, appunto, non deve versarsi corrispettivo all’altro coniuge proprietario), ma non si estende alle spese correlate a detto uso. Perciò, simili spese – in mancanza di un provvedimento espresso che ne accolli l’onere al coniuge proprietario – sono a carico del coniuge assegnatario dell’immobile. Questo il principio richiamato dai giudici (sentenza del 14 febbraio 2025 del Tribunale di Spoleto) per accogliere l’istanza avanzata da un uomo per vedere l’ex moglie condannata alla voltura in suo nome delle utenze relative all’immobile familiare a lei assegnato. Per i giudici è necessario tenere presente che le spese correlate all’uso dell’immobile, ivi comprese la TARSU e quelle che riguardano l’utilizzazione e la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell’abitazione familiare, sono, di regola, a carico del coniuge assegnatario, mentre nella fase precedente alla separazione non sussiste il diritto al rimborso delle spese sostenute da un coniuge nei confronti dell’altro coniuge, in quanto effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell’obbligo di contribuzione sancito dal Codice Civile.

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