Servizio di trasporto col ‘trucco’ durante la pandemia: legittima la sanzione decisa dall’Antitrust
Legittima la sanzione al professionista colpevole di aver offerto l’acquisto di un servizio senza rivelare l’esistenza di ragionevoli motivi per ritenere che non sarà in grado di fornirlo

Antitrust a tutela dei consumatori a fronte di pratiche commerciali scorrette nella vendita di biglietti di trasporto durante l’emergenza pandemica. E tale tutela è sacrosanta, sanciscono i giudici del Consiglio di Stato (sentenza numero 7503 del 10 settembre 2024), definendo legittimo il provvedimento, adottato dall’’Autorità garante della concorrenza e del mercato’ nei confronti di un professionista, di irrogazione di una sanzione che consideri autonome due pratiche commerciali scorrette, consistenti, durante l’emergenza pandemica, l’una nell’aver offerto l’acquisto di un servizio di trasporto senza rivelare l’esistenza di ragionevoli motivi per ritenere che non sarà in grado di fornirlo e l’altra nell’aver reso, successivamente alla vendita, informazioni lacunose ed intempestive e proposto un voucher sostitutivo quale esclusiva o prioritaria modalità di ristoro, rispetto al rimborso in denaro per il biglietto annullato. Tali condotte, ancorché teleologicamente riconducibili al prodotto-servizio di trasporto commercializzato dalla società, sono ontologicamente eterogenee e ledono due distinti interessi: il primo incentrato sulla correttezza nell’offerta del prodotto in vista dell’esecuzione della prestazione pattuita, e il secondo lesivo del diritto all’informazione, precisano i giudici. Entrando poi nei dettagli, i giudici ritengono legittima la sanzione al professionista colpevole di aver offerto l’acquisto di un servizio senza rivelare l’esistenza di ragionevoli motivi per ritenere che non sarà in grado di fornirlo, in quanto oggetto della norma è l’indisponibilità del bene promesso e non già l’indisponibilità del bene al prezzo conveniente pubblicizzato dal professionista. Allo stesso modo, è legittimo il provvedimento dell’Antitrust di irrogazione di una sanzione nei confronti di un professionista per pratica commerciale scorretta consistita nell’aver proposto un voucher sostitutivo quale esclusiva o prioritaria modalità di ristoro, rispetto al rimborso in denaro per il biglietto venduto e annullato, in quanto l’alternativa fra il rimborso e l’emissione di voucher di pari importo nei confronti del consumatore, per il periodo pandemico, deve essere qualificata quale obbligazione alternativa ex lege, in cui lo ius elegendi è riservato al consumatore, per cui il ricorso allo strumento del voucher non può trovare applicazione nel pieno dell’emergenza pandemica, ossia nella situazione congiunturale in cui il professionista programma corse, fa pagare i biglietti ai consumatori, cancella le corse e, senza alcuna possibilità di opzione in favore del diritto al rimborso, corrisponde il voucher.