Sinistro stradale: l’azione diretta del terzo trasportato prescinde dalle responsabilità dei conducenti coinvolti

Decisivo il riferimento alla finalità della norma, cioè impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro

Sinistro stradale: l’azione diretta del terzo trasportato prescinde dalle responsabilità dei conducenti coinvolti

L’azione diretta del terzo trasportato, prevista dal ‘Codice delle assicurazioni’, può essere esercitata nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo su cui egli viaggiava al momento del sinistro, prescindendo dall’accertamento delle responsabilità dei conducenti coinvolti e dalla circostanza che nel sinistro sia rimasto coinvolto un veicolo immatricolato all’estero. Ciò perché la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro, essendo sufficiente la dimostrazione del fatto storico del trasporto e del danno verificatosi durante il trasporto, salvo il limite del caso fortuito.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 25033 dell’11 settembre 2025 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto a seguito di un sinistro stradale verificatosi nella Capitale.
Prima questione sul tavolo dei giudici è quella relativa all’ammissibilità della procedura di risarcimento diretto nei casi in cui la responsabilità dell’incidente sia prospettata a esclusivo carico del veicolo antagonista.
Premesso che per il ‘Codice delle assicurazioni’, salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo su cui era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, il nodo gordiano è se nel caso fortuito rientri la condotta colpevole del terzo, vale a dire del conducente il veicolo antagonista.
Su questo tema i giudici ribadiscono che la nozione di caso fortuito, prevista come limite all’applicabilità dell’azione diretta del terzo trasportato, riguarda l’incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell’altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro. Anche perché il terzo trasportato, che si avvalga dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo su cui viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest’ultimo ma non anche le concrete modalità dell’incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti. Pertanto, il terzo trasportato, considerato soggetto debole, è legittimato quindi – se lo vuole e nel rispetto del procedimento previsto dal ‘Codice delle assicurazioni’ – ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui viaggiava, sulla base della semplice allegazione e dimostrazione del fatto storico del trasporto e del danno verificatosi a suo carico durante il trasporto, e non anche della responsabilità dei protagonisti. Tale possibilità, comunque, si aggiunge e non fa venir meno la possibilità di far valere i suoi diritti nei confronti dell’autore del fatto dannoso e del responsabile civile di esso, sottoposta alle ordinarie regole della ‘R.C.A.’.
In sostanza, si prescinde, per la legittimazione ad esercitare l’azione diretta, dalla ripartizione delle responsabilità tra i conducenti dei veicoli, e, a monte, dalla stessa identificazione del secondo veicolo e del civilmente responsabile, per privilegiare, in ogni ipotesi di danno ad un trasportato su vettura per motivi che esulano dal fortuito, la possibilità in favore di questi di poter esercitare l’azione diretta contro la compagnia di assicurazione del vettore. Quindi, la formula normativa presuppone soltanto la sussistenza di un sinistro, e di un danno subito dal terzo trasportato, che non sia dovuto a caso fortuito.
Infine, per chiudere il cerchio, i giudici precisano che la persona trasportata può avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo su cui viaggiava al momento del sinistro anche se quest’ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo immatricolato all’estero assicurato con una compagnia che non abbia aderito alla ‘Convenzione terzi trasportati’, poiché la norma assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un’ottica di tutela sociale che fa traslare il rischio di causa dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante.

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