Soglia d’accesso fissata al 20 per cento dei chirografari
La soglia minima va indicata nella proposta di concordato in rapporto a quanto emergente dall’elenco nominativo dei creditori

La soglia di accesso a qualsiasi tipo di concordato, salvo quello in continuità, risiede nella previa indicazione di una percentuale minima di soddisfacimento dei chirografari pari ad almeno il 20 per cento, da definire in base a quanto emergente dall’elenco nominativo dei creditori e da declinare, poi, mediante la specifica coerente assicurazione del pagamento. Ciò va fatto con un grado di certezza che, seppur relativo (in quanto oggetto di una valutazione prognostica), e comunque riferibile in sé a quell’ammontare percentuale, altrimenti è violato il profilo giuridico del concordato. Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 21336 del 30 luglio 2024 della Cassazione), chiamati ad esaminare le obiezioni sollevate da un consorzio che si è visto respingere la proposta di concordato preventivo liquidatorio e che ha poi subito anche la declaratoria di fallimento. Per maggiore chiarezza, i giudici aggiungono che non possiede grande rilevanza la distinzione, enfatizzata dal consorzio, tra fattibilità giuridica ed economica. Restano riservate, difatti, ai creditori le sole valutazioni della convenienza della proposta rispetto all’alternativa fallimentare e della specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione prevista per ciascuno di essi. Mentre la valutazione del giudice deve riguardare – per sua natura – anche e proprio la manifesta inettitudine della proposta concordataria a raggiungere gli obiettivi prefissati, così come ad assicurare la soglia minima di soddisfacimento che la legge fallimentare ha introdotto quale nuovo requisito di ammissibilità, essendo questo profilo sindacabile già in sede di ammissione. Ampliando l’orizzonte, poi, viene aggiunta un’altra considerazione: la circostanza che alcuni dei crediti indicati fossero prescritti niente toglie alla necessità di predisporre il piano e di formulare la proposta coerentemente, in funzione della percentuale di soddisfacimento prevista per legge. Tirando le somme, infine, la soglia minima va indicata nella proposta di concordato in rapporto a quanto emergente dall’elenco nominativo dei creditori, e costituisce la base per l’indicazione di utilità che il creditore si obbliga ad assicurare a ciascuno alla luce della legge fallimentare.