Stipendio o pensione del fallito: non gli si deve garantire un tenore di vita socialmente adeguato
Legittimo, nel caso specifico, salvaguardare solo i tre quinti della pensione di invalidità

Nell’ottica della determinazione della quota di reddito da stipendio o da pensione da lasciare nella disponibilità del fallito è necessario operare una valutazione che, pur non limitandosi alle mere esigenze alimentari, non può giungere a garantire un tenore di vita socialmente adeguato, dovendo tener conto della peculiare posizione del fallito quale debitore verso una pluralità di creditori concorrenti. E in questa prospettiva grava sul fallito l'onere di allegare e di dimostrare le condizioni personali e le particolari esigenze di mantenimento proprio e della famiglia. Questi i punti fermi fissati dai giudici (ordinanza numero 27288 del 22 ottobre 2024 della Cassazione), chiamati a prendere in esame la contestazione mossa da un soggetto fallito alla dichiarazione con cui era stata non compresa nel fallimento solo la quota di tre quinti della pensione di invalidità da lui percepita, autorizzando il curatore a trattenere all’attivo della procedura i residui due quinti. Irrilevante, secondo i giudici, il riferimento alla dichiarazione ‘ISEE’ redatta dallo stesso soggetto fallito e perciò inidonea a provare, in sede di giudizio civile, che la quota della pensione attribuitagli non poteva garantire le esigenze di sostentamento sue e dei suoi familiari. Per maggiore chiarezza, comunque, i giudici richiamano il principio secondo cui in tema di determinazione della quota di reddito da stipendio o da pensione disponibile per il fallito, e della quota di essi da destinare alla soddisfazione dei creditori, il giudice delegato non esercita un potere pienamente discrezionale, ma deve compiere una valutazione di non assoluta inadeguatezza del reddito da destinare al mantenimento del fallito e della sua famiglia, che non può essere ridotto a coprire le sole esigenze puramente alimentari, ma non può neppure arrivare a soddisfare il parametro costituzionale del tenore di vita socialmente adeguato, tenuto conto della peculiare posizione del fallito, debitore verso una pluralità di creditori concorrenti.