Strisce blu: è consentito non garantire parcheggi gratuiti se la zona interessata è nel centro storico e patrimonio Unesco
Il Comune può derogare all’obbligo di riserva di parcheggi non a pagamento qualora sussistano "condizioni particolari"

Il Tribunale di Catania annulla una multa a un automobilista per non aver pagato il parcheggio in una zona con strisce blu. Il Comune di Catania, emittente della multa, propone quindi ricorso per cassazione, dopo aver perso la causa.
La Suprema Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia valutato correttamente la particolarità del luogo in cui è avvenuto l'incidente: sottratto all'obbligo di riservare un’area destinata al parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta, a causa del traffico intenso. La normativa vigente, infatti, prevede che il Comune possa decidere di derogare all'obbligo di riserva in alcune zone. La Corte Suprema sottolinea che la delibera del Comune, disapplicata dal Tribunale, è legittima e motivata correttamente: la zona dove è stata commessa la violazione appartiene alla "zona A", come definito da un decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 1968. La delibera n. 2810/1995, disapplicata dal Tribunale, ha individuato e delimitato correttamente la zona caratterizzata da un intenso traffico, circostante il cuore del centro storico, e sito del patrimonio Unesco. Ragioni valide a giustificare le sole “strisce blu” nell’area interessata.
Sulla base di tali precisazioni, dunque, il Collegio ritiene la delibera sufficientemente motivata, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale. Inoltre, la Corte di Cassazione ha ribadito che le decisioni delle autorità amministrative, se correttamente motivate, non possono essere annullate o modificate dai tribunali se non per motivi di legittimità.