Tamponamento a catena: cosa succede se manca una firma sulla constatazione amichevole?
Secondo la legge, la c.d. contestazione amichevole determina una presunzione sulla dinamica dell’incidente e sulle conseguenze, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione

A seguito di un triplo tamponamento stradale, è sorta la questione della portata probatoria della c.d. contestazione amichevole o, in gergo tecnico, modulo CAI.
L’auto di Tizio era infatti stata tamponata, da ferma, da quella di Caia, a sua volta tamponata, da ferma, dall’auto di Sempronio. Caia aveva ceduto il suo credito risarcitorio a Tizio. La sua compagnia assicurativa chiedeva quindi davanti al Giudice di Pace il risarcimento dei danni subiti alla compagnia assicurativa di Sempronio.
Il Giudice rigettò la domanda rilevando che l’assicurazione convenuta aveva contestato la dinamica del sinistro e la società attrice si era limitata a portare davanti al giudice il modello CAI, sottoscritto però solo da Caia e Sempronio, non da Tizio. Non vi erano quindi sufficienti elementi probatori per ritenere accertata la dinamica del tamponamento.
La vicenda è giunta all’attenzione della Corte di Cassazione che ha confermato però la decisione dei giudici di merito.
Mancando la firma di Tizio, il modulo di contestazione amichevole non può essere fatto valere dalla sua compagnia assicurativa.
Per completezza, la Corte di cassazione ricorda che l’art. 143 d.lgs. n. 209 del 2005 è chiaro nell’affermare che la C.A.I. sottoscritta da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo.
Spetta dunque all’assicurazione, e non al danneggiato, fornire la prova contraria della dinamica dell’incidente.
In conclusione, il ricorso viene rigettato a conferma della correttezza della decisione dei giudici di merito (Cass. civ., sez. III, ord., 3 giugno 2024, n. 15431).